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138426
IDG810700001
81.07.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano giulio
art. 23 della legge n. 11/71: istituti conciliativi ovvero alternativa contrattuale alla disciplina legale del contratto di affitto dei fondi rustici?
Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 391-400
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9142; d30670; d7110
l' a. illustra brevemente l' orientamento della cassazione in ordine al problema della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle transazioni e rinunce nei rapporti di affitto agrario. osserva che nella giurisprudenza piu' recente e nella stessa produzione legislativa si coglie ora una tendenza ad attribuire alle organizzazioni sindacali una responsabilita' sempre maggiore, nel senso che il loro ruolo non appare ancorato alla semplice salvaguardia degli interessi individuali del contraente economicamente piu' debole, ma sembra essere esteso alla salvaguardia degli interessi collettivi dell' intera categoria ai quali gli interessi individuali vanno collegati. l' a. pone quindi il problema se le convenzioni di cui all' art. 23 in esame siano da definire istituti conciliativi a favore del contraente piu' debole o anche convenzioni che, nel rispetto di determinate formalita', contengano deroghe a norme imperative con possibilita' dunque di partecipazione piu' ampia ed incisiva delle associazioni di categoria a tutela degli interessi collettivi. ritiene che la norma in esame, nel combinato disposto con l' art. 29, possa considerarsi uno strumento per la disciplina contrattuale, in concorrenza con la legislazione speciale e che la recente proposta di riforma dei patti agrari confermi tale orientamento.
art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11 cass. sez. lav. 14 marzo 1980, n. 1725 art. 2113 c.c. cass. 20 settembre 1978, n. 4240 cass. 19 maggio 1979, n. 2896
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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