Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


138434
IDG810700022
81.07.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costantino michele, scognamiglio renato, spinelli michele
in tema di procedimenti arbitrali per le migliorie richieste dagli assegnatari di terreni della riforma fondiaria (ii parte)
Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 519-532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91180; d9115; d44630
lo studio costituisce la seconda parte di un parere articolato nelle risposte a vari quesiti posti dall' ente puglia sulla problematica delle assegnazioni. gli aa. ritengono che il pagamento dell' indennizzo per miglioramenti effettuato al precedente assegnatario dal nuovo assegnatario, a seguito di risoluzione del primo rapporto, costituisca un caso di adempimento dell' obbligo altrui e che l' ente abbia in tal caso interesse a promuovere un' azione di accertamento dell' estinzione del suo debito verso il primo assegnatario. sul problema della valutazione dei terreni recuperati all' ente, ritengono che il punto di riferimento debba essere il valore di mercato di terreni consimili, detraendo dall' ammontare il tempo e i costi che sarebbero occorsi all' assegnatario per acquistarlo. esaminate criticamente le tesi esposte dall' ente e dai vari collegi arbitrali, indicano i criteri a loro giudizio piu' corretti per la valutazione dell' incremento di valore dei terreni riconsegnati da attribuire all' ente. osservano che l' indennizzo per miglioramenti va determinato nella differenza tra il valore del terreno migliorato e il valore che avrebbe senza i miglioramenti, valutati al momento della riconsegna. escludono l' indennizzabilita' degli incrementi di valore derivanti da opere di irrigazione pubblica eseguite da consorzi di bonifica. ritengono che il diritto dell' ente di esigere le rate di prezzo sia soggetto alla prescrizione ordinaria, a decorrere dalla scadenza delle singole rate. affermano la competenza del giudice ordinario per le controversie in tema di rivalutazione dell' indennizzo sorte dopo il deposito del lodo arbitrale ed escludono che il ritardo nel pagamento possa dar luogo a rivalutazione monetaria, salvo il diritto dell' assegnatario all' eventuale risarcimento dei danni, non deducibile pero' davanti agli arbitri. osservano che il rapporto tra ente e assegnatario che permanga sul fondo dopo l' emanazione del lodo e' un rapporto tra possessore e detentore non deducibile innanzi agli arbitri, ma davanti al giudice ordinario, cosi' come tutte le altre controversie eventualmente sopravvenute che non possono considerarsi come rapporti privatistici nascenti dal contratto (rivalutazione dell' indennizzo, diritto dell' ente a percepire i frutti maturati fino alla riconsegna, eventuale pretesa dell' ente di ricevere un canone per il periodo di ulteriore permanenza sul fondo dell' assegnatario). infine, ritengono indennizzabili anche le migliorie arrecate dall' assegnatario dopo la pronuncia arbitrale di risoluzione, ribadendo pero' il difetto di giurisdizione dei collegi arbitrali in materia.
art. 1180 c.c. art. 8 l. 15 settembre 1964, n. 756 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 19 l. 12 maggio 1950, n. 230 art. 2948 c.c. art. 1152 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati