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| IDG810700022 | |
| 81.07.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| costantino michele, scognamiglio renato, spinelli michele
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| in tema di procedimenti arbitrali per le migliorie richieste dagli
assegnatari di terreni della riforma fondiaria (ii parte)
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| Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 519-532
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91180; d9115; d44630
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| lo studio costituisce la seconda parte di un parere articolato nelle
risposte a vari quesiti posti dall' ente puglia sulla problematica
delle assegnazioni. gli aa. ritengono che il pagamento dell'
indennizzo per miglioramenti effettuato al precedente assegnatario
dal nuovo assegnatario, a seguito di risoluzione del primo rapporto,
costituisca un caso di adempimento dell' obbligo altrui e che l' ente
abbia in tal caso interesse a promuovere un' azione di accertamento
dell' estinzione del suo debito verso il primo assegnatario. sul
problema della valutazione dei terreni recuperati all' ente,
ritengono che il punto di riferimento debba essere il valore di
mercato di terreni consimili, detraendo dall' ammontare il tempo e i
costi che sarebbero occorsi all' assegnatario per acquistarlo.
esaminate criticamente le tesi esposte dall' ente e dai vari collegi
arbitrali, indicano i criteri a loro giudizio piu' corretti per la
valutazione dell' incremento di valore dei terreni riconsegnati da
attribuire all' ente. osservano che l' indennizzo per miglioramenti
va determinato nella differenza tra il valore del terreno migliorato
e il valore che avrebbe senza i miglioramenti, valutati al momento
della riconsegna. escludono l' indennizzabilita' degli incrementi di
valore derivanti da opere di irrigazione pubblica eseguite da
consorzi di bonifica. ritengono che il diritto dell' ente di esigere
le rate di prezzo sia soggetto alla prescrizione ordinaria, a
decorrere dalla scadenza delle singole rate. affermano la competenza
del giudice ordinario per le controversie in tema di rivalutazione
dell' indennizzo sorte dopo il deposito del lodo arbitrale ed
escludono che il ritardo nel pagamento possa dar luogo a
rivalutazione monetaria, salvo il diritto dell' assegnatario all'
eventuale risarcimento dei danni, non deducibile pero' davanti agli
arbitri. osservano che il rapporto tra ente e assegnatario che
permanga sul fondo dopo l' emanazione del lodo e' un rapporto tra
possessore e detentore non deducibile innanzi agli arbitri, ma
davanti al giudice ordinario, cosi' come tutte le altre controversie
eventualmente sopravvenute che non possono considerarsi come rapporti
privatistici nascenti dal contratto (rivalutazione dell' indennizzo,
diritto dell' ente a percepire i frutti maturati fino alla
riconsegna, eventuale pretesa dell' ente di ricevere un canone per il
periodo di ulteriore permanenza sul fondo dell' assegnatario).
infine, ritengono indennizzabili anche le migliorie arrecate dall'
assegnatario dopo la pronuncia arbitrale di risoluzione, ribadendo
pero' il difetto di giurisdizione dei collegi arbitrali in materia.
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| art. 1180 c.c.
art. 8 l. 15 settembre 1964, n. 756
l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 19 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 2948 c.c.
art. 1152 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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