| 138441 | |
| IDG810601194 | |
| 81.06.01194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| recchi paolo
| |
| l' assistenza sindacale necessitata quale strumento di legittimazione
della deroga, in danno dei conduttori, alle norme sull' affitto
secondo l' attuale disegno di legge sui patti agrari
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. lav. 14 marzo 1980, n. 1725
| |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 10-11, pt. 7, pag.
1151-1160
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d9142; d9141; d30670; d7110
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| afferma la sentenza che la partecipazione dell' associazione di
categoria alla redazione di una scrittura contenente la rinuncia
dell' affittuario alla proroga legale del contratto di affitto
agrario sussiste anche nell' ipotesi in cui sia operato il diretto
controllo sulle clausole, seppure predisposte, ma lette ed esaminate
dal funzionario dell' associazione di categoria. l' a. critica la
sentenza, osservando che l' art. 23 legge n. 11/1971 impone la
partecipazione del sindacato come fattore attivo di cooperazione
nella fase preventiva e dinamica della conciliazione, e non solo in
quella successiva dell' approvazione dell' accordo. l' attuale
disegno di legge sui patti agrari rende ancora piu' critica la
situazione degli affittuari, consentendo ai proprietari di imporre
qualsiasi condizione all' aspirante conduttore, sotto pena di non
stipulazione del contratto.
| |
| art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |