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138441
IDG810601194
81.06.01194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
recchi paolo
l' assistenza sindacale necessitata quale strumento di legittimazione della deroga, in danno dei conduttori, alle norme sull' affitto secondo l' attuale disegno di legge sui patti agrari
nota a cass. sez. lav. 14 marzo 1980, n. 1725
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 31 (1980), fasc. 10-11, pt. 7, pag. 1151-1160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9142; d9141; d30670; d7110
afferma la sentenza che la partecipazione dell' associazione di categoria alla redazione di una scrittura contenente la rinuncia dell' affittuario alla proroga legale del contratto di affitto agrario sussiste anche nell' ipotesi in cui sia operato il diretto controllo sulle clausole, seppure predisposte, ma lette ed esaminate dal funzionario dell' associazione di categoria. l' a. critica la sentenza, osservando che l' art. 23 legge n. 11/1971 impone la partecipazione del sindacato come fattore attivo di cooperazione nella fase preventiva e dinamica della conciliazione, e non solo in quella successiva dell' approvazione dell' accordo. l' attuale disegno di legge sui patti agrari rende ancora piu' critica la situazione degli affittuari, consentendo ai proprietari di imporre qualsiasi condizione all' aspirante conduttore, sotto pena di non stipulazione del contratto.
art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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