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| IDG810700047 | |
| 81.07.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| jetti guido
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| sulla conversione legale in affitto della soccida con conferimento di
pascolo
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| nota a cass. sez. lav. 28 agosto 1979, n. 4706
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| Nuovo dir. agr., an. 7 (1980), fasc. 1-2, pag. 224-229
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91452; d9140
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| l' a. esprime perplessita' sulle conclusioni cui perviene la sentenza
annotata e ne trae spunto per brevi considerazioni sull' istituto
della conversione legale del contratto agrario in rapporto all'
istituto regolato dall' art. 1424 c.c.. non ritiene giustificata l'
esclusione dalla conversione dello schema misto di soccida parziaria
con terreno pascolativo per il riferimento dell' art. 24 legge n. 11
del 1971 ad un numero determinato di contratti tipici. osserva poi
che appare conforme ai principi costituzionali la sostituzione ex
lege di un contratto associativo con uno sinallagmatico. l' elemento
unificante della trasformazione in affitto dei contratti agrari si
rinviene, a suo avviso, nell' esistenza di un fondo rustico idoneo
all' impianto di un' impresa agraria. sul problema dell'
identificazione del soggetto avente diritto a domandare la
trasformazione, ritiene che il termine "coltivatore" vada riferito a
chi opera nella conduzione del fondo. nel caso di soccida, va
riferito a colui che svolge l' allevamento, e, non essendo il termine
coltivatore eguale a coltivatore diretto, deve intendersi che la
soccida si converte in affitto e non in affitto a coltivatore
diretto. si sofferma poi su alcuni aspetti del problema della
individuazione dei tipi di soccida soggetti alla conversione, ponendo
in rilievo l' esigenza che l' interpretazione della normativa ne
rispetti la ratio nel senso di agevolare la tipizzazione dei
contratti, sicche' non puo' considerarsi escluso dalla previsione
dell' art. 24 il contratto in esame.
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| art. 2186 c.c.
art. 24 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 1424 c.c.
art. 2170 c.c.
art. 2 l. 15 settembre 1964, n. 756
art. 2186 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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