| nel nostro ordinamento non esiste una legislazione specifica ed
organica che disciplini la tutela e la conservazione dell' ambiente
naturale e delle sue risorse tra le quali la fauna. l' unico
riferimento costituzionale e' l' art. 9 sulla tutela del paesaggio,
che viene, pertanto, interpretato estensivamente, conprensivo, cioe',
anche della fauna selvatica. le sole norme sulla protezione della
fauna sono contenute nella legge sulla caccia, se si fa eccezione per
la legislazione sui parchi nazionali, che pero' si riferisce a zone
limitate. la legge sulla caccia del 1939, in vigore fino al 1977, era
manifestamente inadeguata, ed i suoi principi informatori superati.
le regioni hanno indubbiamente fornito un valido contributo alla
riforma del settore normativo in esame, in senso protezionistico,
superando alcuni degli stessi principi della legge statale. la legge
quadro statale, entrata in vigore nel 1978, ha, infatti, recepito
molte delle innovazioni gia' anticipate dalle regioni con le loro
leggi. le regioni, tuttavia, non hanno in genere utilizzato le
possibilita' che la legge quadro offriva loro di proseguire nella
riforma del settore, soprattutto riducendo ulteriormente le specie
cacciabili e abbreviando la stagione venatoria. il quadro legislativo
vigente va, infine, completato con riferimento alla normativa
internazionale e comunitaria: innanzitutto la convenzione di parigi
sulla protezione degli uccelli, ratificata con l. 24 novembre 1978,
n. 812 e la direttiva comunitaria in materia di protezione degli
uccelli selvatici.
| |