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138472
IDG810600193
81.06.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
i "legittimi contraddittori" nel giudizio di delibazione di sentenza straniera dichiarativa di fallimento
nota a cass. sez. i civ. 17 aprile 1980, n. 2512
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1481-1483
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4450; d31316
nella specie una societa' straniera ha pendente, in italia, una controversia con cittadini italiani. nelle more del giudizio l' autorita' giurisdizionale competente secondo le leggi tedesche pronuncia il fallimento della societa'. per far valere tale pronuncia nei confronti dei convenuti della causa pendente in italia il curatore del fallimento promuove innanzi alla corte di appello, giudizio di delibazione, in via principale, della sentenza di fallimento evocando in giudizio (anziche' il fallito e i creditori istanti) solo i convenuti del giudizio gia' pendente in italia anteriormente alla dichiarazione di fallimento. la suprema corte ha ritenuto legittimo tale iter osservando che legittimi contraddittori, in tal caso, erano unicamente le parti del giudizio, italiano, nel quale volevano farsi valere gli effetti della pronuncia delibanda. l' a. reputa invece che in tal caso si sia violato in modo palese il principio del contradditorio ed osservache la cassazione in ipotesi simile, anche di recente, si e' espressa in modo diametralmente opposto.
art. 799 c.p.c. art. 19 conv. l' aja 1 marzo 1954 (procedura civile)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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