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Documento


138473
IDG810600297
81.06.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guazzugli-marini giorgio
ancora in materia di amministratori e dipendenti di istituzioni creditizie di diritto pubblico e di reato di peculato
Banca borsa tit. cred., an. 33 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 355-357
d537; d18123; d18124; d51110
l' a. sostiene che secondo l' interpretazione letterale della legge non e' lecito attribuire lo stesso significato all' espressione "funzione di interesse pubblico" ex art. 1 legge bancaria e "pubblica funzione amministrativa" ex art. 357 codice penale. riguardo alle istituzioni creditizie di diritto pubblico l' a. nota come in una relazione della giunta generale del bilancio si dica che "tutte le banche pubbliche e private sono poste sullo stesso piano e nelle stesse condizioni" ribadendosi che "l' uniforme condizione in cui vengono tenute tutte le aziende di credito, implica una completa parificazione delle aziende". per cui secondo l' a., funzioni di interesse pubblico ex art. 1 legge bancaria significa funzioni di interesse del pubblico.
art. 357 c.p. art. 358 c.p. art. 1 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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