| la mancanza di una normativa che disciplini le conseguenze sul
rapporto di lavoro dell' avvio dell' azione penale a carico del
lavoratore, nelle due piu' significative varianti della carcerazione
preventiva o dell' apertura del procedimento penale e' da attribuirsi
al fatto che il nostro ordinamento e' tuttora strutturato, nonostante
l' intervenuta stabilita' reale del rapporto di lavoro,
fondamentalmente sulla recedibilita' ad nutum, con la conseguente
sottovalutazione di tutte le ipotesi di sospensione. qualunque
provvedimento assunto anche in mancanza di norme in proposito, che
violasse i principi costituzionali di cui agli artt. 27, comma 2
(presunzione di innocenza), 36 (sufficienza e funzione familiare
della retribuzione), 3 (parita' di trattamento con i pubblici
dipendenti), potrebbe essere impugnato davanti al giudice e questi
potrebbe farne applicazione, disponendo la corresponsione dell'
assegno alimentare, sulla base dell' immediata precettivita' delle
disposizioni di riferimento, o quanto meno dell' art. 36 la cui
applicazione, nel caso di specie, finisce per assorbire anche gli
altri due.
| |