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138481
IDG810600640
81.06.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carbone sergio m., d' angelo andrea
le "conferences" marittime tra autonomia privata, disciplina internazionale e legislazione nazionali
Dir. maritt., s. 3, an. 82 (1980), fasc. 1, pag. 3-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93500; d31134; d8716
il sistema delle "conferences" ha per vari aspetti contribuito ad un piu' razionale funzionamento del traffico marittimo di linea, ma si presta a molteplici critiche; alcuni stati, specie quelli in via di sviluppo, hanno tentato di porre rimedio ai suoi difetti con atti unilaterali, normativi o amministrativi, ma questa reazione si e' dimostrata inefficace, come deludenti sono stati i risultati dell' autoregolamentazione. i risultati migliori si sono raggiunti sul piano internazionale: di grande rilievo e' la convenzione sul codice di condotta delle "conferences" approvato a ginevra nel 1974. il contratto di "conference" e' un consorzio, sia pure con caratteristiche particolari. considerata come istituzione, la "conference" e' una associazione non riconosciuta, priva di personalita' giuridica. le condizioni contrattuali delle compagnie sono determinate dalla "conference", e vengono rese note ai caricatori con un atto che ha generalmente natura giuridica di offerta al pubblico. nei confronti di discriminazioni o di ingiustificato rifiuto di contrarre, il caricatore gode di una tutela risarcitoria ai sensi dell' art. 2043 c.c.. lecito e' il sistema conferenziale alla luce della legislazione italiana sulla concorrenza, ma discutibile e' la legittimita' di talune pratiche poste in essere dalle "conferences".
art. 41 cost. art. 2043 c.c. art. 85 tr. cee art. 86 tr. cee
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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