| 138481 | |
| IDG810600640 | |
| 81.06.00640 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| carbone sergio m., d' angelo andrea
| |
| le "conferences" marittime tra autonomia privata, disciplina
internazionale e legislazione nazionali
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. maritt., s. 3, an. 82 (1980), fasc. 1, pag. 3-30
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d93500; d31134; d8716
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| il sistema delle "conferences" ha per vari aspetti contribuito ad un
piu' razionale funzionamento del traffico marittimo di linea, ma si
presta a molteplici critiche; alcuni stati, specie quelli in via di
sviluppo, hanno tentato di porre rimedio ai suoi difetti con atti
unilaterali, normativi o amministrativi, ma questa reazione si e'
dimostrata inefficace, come deludenti sono stati i risultati dell'
autoregolamentazione. i risultati migliori si sono raggiunti sul
piano internazionale: di grande rilievo e' la convenzione sul codice
di condotta delle "conferences" approvato a ginevra nel 1974. il
contratto di "conference" e' un consorzio, sia pure con
caratteristiche particolari. considerata come istituzione, la
"conference" e' una associazione non riconosciuta, priva di
personalita' giuridica. le condizioni contrattuali delle compagnie
sono determinate dalla "conference", e vengono rese note ai
caricatori con un atto che ha generalmente natura giuridica di
offerta al pubblico. nei confronti di discriminazioni o di
ingiustificato rifiuto di contrarre, il caricatore gode di una tutela
risarcitoria ai sensi dell' art. 2043 c.c.. lecito e' il sistema
conferenziale alla luce della legislazione italiana sulla
concorrenza, ma discutibile e' la legittimita' di talune pratiche
poste in essere dalle "conferences".
| |
| art. 41 cost.
art. 2043 c.c.
art. 85 tr. cee
art. 86 tr. cee
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |