Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


138485
IDG810600700
81.06.00700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moglie cesare
normativa della legge fallimentare e normativa sul credito fondiario
nota a app. torino 23 dicembre 1977
Banca borsa tit. cred., an. 33 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 195-205
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18104; d31362
l' a. sottolinea che la novita' della decisione riguarda la facolta', reale o pretesa, della curatela ad estinguere il mutuo mediante consegna di "cartelle fondiarie" emesse dall' istituto mutuante prima dell' entrata in vigore del d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 o di "obbligazioni" dell' istituto stesso per mutui contratti dopo questa data. non e' nuova invece la questione, piu' volte sollevata da mutuatari escussi per morosita', anche non falliti. la soluzione resta opinabile in quanto la "facolta'" e' concessa al mutuatario per il caso di anticipata estinzione totale o parziale. la legge non aggiunge volontaria o forzata. onde e' piu' logico e piu' rispondente allo spirito della norma stessa e dei testi legislativi che la ospitano, ritenere che detta facolta' sia consentita per mutui in essere, mentre l' azione esecutiva ai sensi dell' art. 39 del t.u. 1905, richiamato dall' art. 15 del d.p.r. 1976, risolve il contratto per la "clausola risolutiva" operante ope legis.
d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 art. 29 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 54 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati