Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


138508
IDG810800280
81.08.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ramacci fabrizio
cronaca e verita'
Diritto e societa', (1980), fasc. 3, pag. 389-2413
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d547; d04017; d961; d9694
la definizione piu' in uso di cronaca giornalistica la fa consistere nel concetto di resoconto veridico di fatti. sul piano teorico, del riconoscimento del diritto di cronaca dovrebbe quindi seguire sempre che la notizia pubblicata sia vera. cio' non avviene in numerosi casi: si pensi, ad esempio, alle ipotesi di divulgazione di segreto di stato o processuale e di notizie lesive della sfera di riserbo individuale, tutte penalmente sanzionate da norme non (dichiarate) costituzionalmente illegittime. e' giustificato quindi, sul piano dommatico, il dubbio che la verita' della notizia sia l' unica condizione della liceita' della pubblicazione. d' altra parte, anche la prassi corrente consente di dubitare che la cronaca giornalistica quale e' sia conforme al modello della definizione in uso; nel resoconto veridico e percio' oggettivo, neutrale, non dovrebbe esserci spazio per le interpretazioni dei fatti secondo l' atteggiamento ideologico del cronista verso i medesimi: invece, il modo dell' acquisizione dei fatti e della loro diffusione suggerisce apertamente spesso, e gia' di per se', una valutazione. l' identificazione e la conversione del problema della liceita' della cronaca giornalistica nei suoi termini costituzionali e nel riferimento al concreto costituisce pertanto il passaggio obbligato per dimostrare che attualmente il rispetto della verita' non rende lecita sul piano giuridico qualsiasi pubblicazione di notizie. se la prevalenza della liberta' di stampa su ogni altro interesse costituzionalmente riconosciuto non puo' essere teorizzata in assoluto, e' necessario integrare il criterio, altrettanto assoluto, della verita'. a questo scopo il riferimento al principio costituzionale di solidarieta' sociale valorizza il richiamo della normativa ordinaria ai doveri di lealta' e di buona fede nell' informazione e permette di collegare i doveri dell' etica professionale del giornalista alla ragionevolezza del criterio di tolleranza.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati