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138641
IDG810900085
81.09.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
anca maria giovanna
inapplicabilita' dell' art. 225 c.p.p. alle perquisizioni domiciliari compiute ad iniziativa della polizia giudiziaria?
nota a cass. sez. ii pen. 18 giugno 1979 cass. sez. i pen. 1 febbraio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 3, pag. 944-952
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61012
l' a. ritiene che l' art. 225 c.p.p. nei commi 4 e seguenti si riferisca a tutti gli atti cui i difensori hanno diritto di assistere e, quindi, anche alle perquizioni. queste, atti piu' complessi e delicati delle ispezioni, non sono menzionate nell' art. 225 comma 1 c.p.p. in quanto i loro presupposti sono rimasti quelli previsti nella prima parte dell' art. 224 c.p.p. (flagranza ed evasione), mentre i presupposti richiesti dal 225 comma 1 sono stati in parte innovati e sono in parte diversi. in definitiva, per le perquisizioni autonome di polizia giudiziaria non basta un' urgenza generica, ma tale situazione deve essere particolarmente qualificata dalla vigenza, quali condizioni di leggittimita', della flagranza e dell' evasione. pertanto, l' espressione usata nel comma 4 dell' attuale versione dell' art. 225 "atti rientranti tra quelli previsti dall' art. 304 bis" deve (per quanto l' elemento letterale faccia propendere per un' interpretazione restrittiva) essere intesa come " tutti gli atti previsti nell' art. 304 bis". l' unica eccezione sussiste per le "perquisizioni sul posto" introdotte dall' art. 4 l. 198 del 1978, tipica norma speciale derogante quella generale.
art. 224 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 304 bis c.p.p. l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 4 l. 22 maggio 1978, n. 198
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