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139083
IDG810600925
81.06.00925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Centrone Marino
Commento all' art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori dipendenti ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1053-1057
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
L' articolo in commento predispone i criteri di valutazione dei periodi contributivi contemporalmente sovrapposti derivanti dalle ricongiunzioni di cui agli artt. 1 e 2. L' A. considera analiticamente le ipotesi disciplinate dal legislatore: non testualmente prevista ma logicamente desumibile quella in cui i periodi siano relativi a prestazioni di lavoro effettive, e maturati in due gestioni diverse: i contributi si sommano, ma nei limiti di un determinato massimale. Quando uno solo dei periodi e' relativo a prestazioni effettive, la contribuzione indebita deve essere restituita. Nel caso in cui nessuno dei due periodi e' riferibile ad effettive prestazioni, l' articolo in esame stabilisce la valutazione del solo periodo contributivo di importo piu' elevato. Sorge inoltre il problema dell' espressione "versamenti volontari" usata dal comma II dell' art. 8, che l' A. sostiene accomunare (pena illegittimita' costituzionale ex artt. 3 e 38) ai versamenti volontari relativi alla prosecuzione volontaria dei contributi quelli relativi al riscatto di determinati periodi; nell' ipotesi di ricongiunzione gratuita, i contributi volontari sono, secondo l' A., rimborsabili, mentre nel caso di ricongiunzione a titolo oneroso si fara' luogo a compensazione legale (salvo, invece, restituzione nel caso che la tassa non sia dovuta).
art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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