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| IDG810600925 | |
| 81.06.00925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Centrone Marino
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| Commento all' art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori dipendenti ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1053-1057
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| L' articolo in commento predispone i criteri di valutazione dei
periodi contributivi contemporalmente sovrapposti derivanti dalle
ricongiunzioni di cui agli artt. 1 e 2. L' A. considera
analiticamente le ipotesi disciplinate dal legislatore: non
testualmente prevista ma logicamente desumibile quella in cui i
periodi siano relativi a prestazioni di lavoro effettive, e maturati
in due gestioni diverse: i contributi si sommano, ma nei limiti di un
determinato massimale. Quando uno solo dei periodi e' relativo a
prestazioni effettive, la contribuzione indebita deve essere
restituita. Nel caso in cui nessuno dei due periodi e' riferibile ad
effettive prestazioni, l' articolo in esame stabilisce la valutazione
del solo periodo contributivo di importo piu' elevato. Sorge inoltre
il problema dell' espressione "versamenti volontari" usata dal comma
II dell' art. 8, che l' A. sostiene accomunare (pena illegittimita'
costituzionale ex artt. 3 e 38) ai versamenti volontari relativi alla
prosecuzione volontaria dei contributi quelli relativi al riscatto di
determinati periodi; nell' ipotesi di ricongiunzione gratuita, i
contributi volontari sono, secondo l' A., rimborsabili, mentre nel
caso di ricongiunzione a titolo oneroso si fara' luogo a
compensazione legale (salvo, invece, restituzione nel caso che la
tassa non sia dovuta).
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| art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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