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139084
IDG810600926
81.06.00926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerreta Michele
Commento all' art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1048-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Precisato che con il procedimento di ricongiunzione si e' verificato l' adempimento da parte della gestione destinataria e di quelle originarie, del loro obbligo solidale correlativo al diritto pubblico soggettivo del soggetto protetto, costituendosi a suo favore una posizione assicurativa unitaria nella gestione di accentramento, l' A. passa a considerare il problema della valutabilita' dei periodi contributivi omessi e non prescritti maturati nelle gestioni originarie, dichiarando la sussistenza di tale obbligo nelle ipotesi di diritto alla ricongiunzione disciplinate dalla legge in commento, purche' la prestazione sia domandata nei termini. Analoga conclusione deve raggiungersi, pena la censura di disparita' di trattamento, quanto alle gestioni eroganti la previdenza in regime speciale, cui la disciplina e' estensibile per analogia. Applicabili sono le norme vigenti nella gestione destinataria, differenziate a seconda della gestione oblata. L' A. affronta poi la valutazione dei periodi maturati nelle gestioni speciali dell' I.N.P.S. per i lavoratori autonomi, giudicando inidoneo il meccanismo predisposto dall' articolo in commento, per l' esito del quale occorrerebbe il concorso di tre condizioni, che finiscono con l' integrare la fattispecie di cui all' art. 2 comma I della legge in commento secondo l' interpretazione ministeriale: interpretazione che l' A. contesta, e a fronte della quale auspica un' interpretazione autentica dell' art. 2 comma I, anche per il coordinamento con l' art. 7, comma II.
art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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