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| IDG810600926 | |
| 81.06.00926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cerreta Michele
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| Commento all' art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1048-1052
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| Precisato che con il procedimento di ricongiunzione si e' verificato
l' adempimento da parte della gestione destinataria e di quelle
originarie, del loro obbligo solidale correlativo al diritto pubblico
soggettivo del soggetto protetto, costituendosi a suo favore una
posizione assicurativa unitaria nella gestione di accentramento, l'
A. passa a considerare il problema della valutabilita' dei periodi
contributivi omessi e non prescritti maturati nelle gestioni
originarie, dichiarando la sussistenza di tale obbligo nelle ipotesi
di diritto alla ricongiunzione disciplinate dalla legge in commento,
purche' la prestazione sia domandata nei termini. Analoga conclusione
deve raggiungersi, pena la censura di disparita' di trattamento,
quanto alle gestioni eroganti la previdenza in regime speciale, cui
la disciplina e' estensibile per analogia. Applicabili sono le norme
vigenti nella gestione destinataria, differenziate a seconda della
gestione oblata. L' A. affronta poi la valutazione dei periodi
maturati nelle gestioni speciali dell' I.N.P.S. per i lavoratori
autonomi, giudicando inidoneo il meccanismo predisposto dall'
articolo in commento, per l' esito del quale occorrerebbe il concorso
di tre condizioni, che finiscono con l' integrare la fattispecie di
cui all' art. 2 comma I della legge in commento secondo l'
interpretazione ministeriale: interpretazione che l' A. contesta, e a
fronte della quale auspica un' interpretazione autentica dell' art. 2
comma I, anche per il coordinamento con l' art. 7, comma II.
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| art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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