| Individuata la natura giuridica della domanda di ricongiunzione,
accennati la forma ed il termine relativi, l' A. ne enumera i dati
contenutistici, non senza aver prima puntualizzato che oggetto della
ricongiunzione sono tutti i periodi antecedenti alla domanda stessa,
per poi individuare nel procedimento di cui all' art. 5, la fase
(prodromica) di accertamento, da parte dell' ente destinatario della
domanda, della propria competenza decisionale, dell' ammissibilita'
della domanda, della legittimazione dell' istante, fase cui segue la
richiesta di dati alle gestioni originarie, dei quali l' A. fornisce
l' elenco, illustrandone il valore giuridico, e sottolineando l'
obbligo che gli enti tenuti al trasferimento hanno di segnalarli.
Segue poi la comunicazione all' interessato dell' ammontare del suo
onere, corre data degli elementi fondamentali del calcolo, ed un
comportamento di riconferma dell' interessato, nelle forme indicate
dal comma II dell' art. 5, pena la decadenza dal diritto (salvo,
secondo l' A., presentazione di nuova domanda). L' A. esamina qui i
dati che il provvedimento di accoglimento deve contenere ed i
problemi cui possono dar luogo, per poi passare al versamento della
tassa ed all' effetto della cosi' conclusa ricongiunzione, dell'
iscrizione dei periodi presso la gestione accentrante. Si conclude
con l' illustrazione dei criteri indicati nel comma IV per la
determinazione degli importi da trasferire.
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