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Documento


139085
IDG810600927
81.06.00927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maneschi Adriano
Commento all' art. 5 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1034-1044
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Individuata la natura giuridica della domanda di ricongiunzione, accennati la forma ed il termine relativi, l' A. ne enumera i dati contenutistici, non senza aver prima puntualizzato che oggetto della ricongiunzione sono tutti i periodi antecedenti alla domanda stessa, per poi individuare nel procedimento di cui all' art. 5, la fase (prodromica) di accertamento, da parte dell' ente destinatario della domanda, della propria competenza decisionale, dell' ammissibilita' della domanda, della legittimazione dell' istante, fase cui segue la richiesta di dati alle gestioni originarie, dei quali l' A. fornisce l' elenco, illustrandone il valore giuridico, e sottolineando l' obbligo che gli enti tenuti al trasferimento hanno di segnalarli. Segue poi la comunicazione all' interessato dell' ammontare del suo onere, corre data degli elementi fondamentali del calcolo, ed un comportamento di riconferma dell' interessato, nelle forme indicate dal comma II dell' art. 5, pena la decadenza dal diritto (salvo, secondo l' A., presentazione di nuova domanda). L' A. esamina qui i dati che il provvedimento di accoglimento deve contenere ed i problemi cui possono dar luogo, per poi passare al versamento della tassa ed all' effetto della cosi' conclusa ricongiunzione, dell' iscrizione dei periodi presso la gestione accentrante. Si conclude con l' illustrazione dei criteri indicati nel comma IV per la determinazione degli importi da trasferire.
art. 5 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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