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139086
IDG810600928
81.06.00928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Aloja Leonello
Commento all' art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1044-1048
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Denunciati i difetti di costruzione e lessicali dell' intera legge in questione, l' A. illustra come il legislatore abbia qui voluto riferirsi alla situazione succeduta alla l. 20 marzo 1975 n. 70, sulla soppressione degli enti inutili, situazione di specie che legittima il particolare istituto della ricongiunzione d' ufficio. Requisito oggettivo necessario per l' applicazione dell' art. 6 e' dunque la soppressione (piu' che dell' ente in se') delle funzioni dell' ente: il che avviene anche nelle ipotesi di liquidazione, scorporo, ristrutturazione, trasferimento di funzioni. Quanto ai requisiti soggettivi, fermo restando che ricongiunzione d' ufficio ci sara' solo dove il trasferimento implichi mutamento della gestione previdenziale, occorre rinviarsi per relationem a quelli stabiliti dalla legge che dispone la soppressione. Quanto al periodo assicurativo oggetto di ricongiunzione l' A. ritiene che gli "eventuali ulteriori periodi..." di cui al comma III possano intendersi come "pregressi". L' A. conclude asserendo una sicura validita' sostanziale della norma in commento, che definisce giusta e mertevole di consensi.
art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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