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| IDG810600928 | |
| 81.06.00928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Aloja Leonello
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| Commento all' art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1044-1048
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| Denunciati i difetti di costruzione e lessicali dell' intera legge in
questione, l' A. illustra come il legislatore abbia qui voluto
riferirsi alla situazione succeduta alla l. 20 marzo 1975 n. 70,
sulla soppressione degli enti inutili, situazione di specie che
legittima il particolare istituto della ricongiunzione d' ufficio.
Requisito oggettivo necessario per l' applicazione dell' art. 6 e'
dunque la soppressione (piu' che dell' ente in se') delle funzioni
dell' ente: il che avviene anche nelle ipotesi di liquidazione,
scorporo, ristrutturazione, trasferimento di funzioni. Quanto ai
requisiti soggettivi, fermo restando che ricongiunzione d' ufficio ci
sara' solo dove il trasferimento implichi mutamento della gestione
previdenziale, occorre rinviarsi per relationem a quelli stabiliti
dalla legge che dispone la soppressione. Quanto al periodo
assicurativo oggetto di ricongiunzione l' A. ritiene che gli
"eventuali ulteriori periodi..." di cui al comma III possano
intendersi come "pregressi". L' A. conclude asserendo una sicura
validita' sostanziale della norma in commento, che definisce giusta e
mertevole di consensi.
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| art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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