Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139087
IDG810600929
81.06.00929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Centrone Marino
Commento all' art. 4 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1029-1033
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Premessa la duplice ratio dell' articolo in commento come quella di favorire l' unificazione delle posizioni assicurative, anche dopo la prima ricongiunzione, e di non aumentare eccessivamente i piu' gravosi adempimenti delle gestioni previdenziali, l' A. individua i casi in cui sono possibili ricongiunzioni successive, per poi passare alla considerazione separata dei due commi. Analizzando il primo comma esamina i requisiti di ammissione di anzianita' assicurativa e contributiva, con i problemi interpretativi che rispettivamente si pongono; gli effetti delle ricongiunzioni (una volta confrontati i requisiti con quelli previsti dagli artt. 1 e 2) e gli oneri relativi, nelle diverse ipotesi configurabili; infine, rilevando l' eterogeneita' fra le fattispecie previste rispettivamente al primo e al secondo comma. Nell' esame del secondo comma l' A. segnala trattarsi dello stesso procedimento di quello relativo alla prima ricongiunzione. Egli affronta infine il problema di opportunita' che si pone quanto a presentare la domanda di ricongiunzione anteriormente a quella della pensione, essendo il termine quello dell' atto di pensionamento, dato che il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
art. 4 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati