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| IDG810600929 | |
| 81.06.00929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Centrone Marino
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| Commento all' art. 4 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1029-1033
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| Premessa la duplice ratio dell' articolo in commento come quella di
favorire l' unificazione delle posizioni assicurative, anche dopo la
prima ricongiunzione, e di non aumentare eccessivamente i piu'
gravosi adempimenti delle gestioni previdenziali, l' A. individua i
casi in cui sono possibili ricongiunzioni successive, per poi passare
alla considerazione separata dei due commi. Analizzando il primo
comma esamina i requisiti di ammissione di anzianita' assicurativa e
contributiva, con i problemi interpretativi che rispettivamente si
pongono; gli effetti delle ricongiunzioni (una volta confrontati i
requisiti con quelli previsti dagli artt. 1 e 2) e gli oneri
relativi, nelle diverse ipotesi configurabili; infine, rilevando l'
eterogeneita' fra le fattispecie previste rispettivamente al primo e
al secondo comma. Nell' esame del secondo comma l' A. segnala
trattarsi dello stesso procedimento di quello relativo alla prima
ricongiunzione. Egli affronta infine il problema di opportunita' che
si pone quanto a presentare la domanda di ricongiunzione
anteriormente a quella della pensione, essendo il termine quello
dell' atto di pensionamento, dato che il diritto alla pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda.
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| art. 4 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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