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139088
IDG810600930
81.06.00930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerreta Michele
Commento all' art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1026-1028
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Quanto all' ipotesi di cui all' art. 1 comma I, l' A. chiarisce trattarsi dell' onere relativo alla differenza (eventuale perche' nel solo caso in cui il sottraendo sia piu' elevato del minuendo) fra la riserva matematica corrispondente all' aumento di pensione derivante dai periodi ricongiunti e la somma totale ricevuta dalle gestioni originarie per contributi e interessi. Anche nell' ipotesi del comma III la tassa e' solo eventuale, e solo quando essa e' dovuta l' onere finanziario a carico del fondo previdenza lavoratori dipendenti e' il residuo cinquanta per cento della differenza fra la riserva matematica e il totale delle somme ricevute dalle gestioni originarie. L' A. tratta poi dell' eventuale onere residuo a carico delle gestioni di accentramento nell' ipotesi di cui all' art. 2 comma III, e del relativo calcolo della riserva matematica. Quanto al dubbio se la norma in commento determini, un' iscrizione graduale degli oneri residui nel bilancio, o l' obbligo di una costituzione graduale di fondi corrispondenti nelle rispettive riserve tecniche, l' A. esclude l' esistenza di una soluzione univoca, ritenendo doversi aver riguardo all' ordinamento di ciascuna gestione.
art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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