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| IDG810600930 | |
| 81.06.00930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cerreta Michele
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| Commento all' art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1026-1028
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| Quanto all' ipotesi di cui all' art. 1 comma I, l' A. chiarisce
trattarsi dell' onere relativo alla differenza (eventuale perche' nel
solo caso in cui il sottraendo sia piu' elevato del minuendo) fra la
riserva matematica corrispondente all' aumento di pensione derivante
dai periodi ricongiunti e la somma totale ricevuta dalle gestioni
originarie per contributi e interessi. Anche nell' ipotesi del comma
III la tassa e' solo eventuale, e solo quando essa e' dovuta l' onere
finanziario a carico del fondo previdenza lavoratori dipendenti e' il
residuo cinquanta per cento della differenza fra la riserva
matematica e il totale delle somme ricevute dalle gestioni
originarie. L' A. tratta poi dell' eventuale onere residuo a carico
delle gestioni di accentramento nell' ipotesi di cui all' art. 2
comma III, e del relativo calcolo della riserva matematica. Quanto al
dubbio se la norma in commento determini, un' iscrizione graduale
degli oneri residui nel bilancio, o l' obbligo di una costituzione
graduale di fondi corrispondenti nelle rispettive riserve tecniche,
l' A. esclude l' esistenza di una soluzione univoca, ritenendo
doversi aver riguardo all' ordinamento di ciascuna gestione.
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| art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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