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| IDG810600932 | |
| 81.06.00932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cerreta Michele
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| Commento all' art. 1 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1004-1020
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7032
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| Definito il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo del diritto
di ricongiunzione di cui all' articolo in commento, l' A. ne passa ad
esaminare i requisiti di legittimazione quali emergono dal vaglio di
tre ipotesi interpretative: a suo avviso occorre che,
antecedentemente alla domanda, l' istante possa far valere due
posizioni assicurative, in due regimi diversi o almeno in due diversi
enti. Ulteriore affermazione e' che il diritto alla ricongiunzione
spetta in qualsiasi caso, purche' il soggetto sia messo in grado di
maturare ulteriori requisiti e successive ricongiunzioni. Quanto all'
oggetto della ricongiunzione, l' A. enumera i vari periodi, da
ricomprendere o da escludere dal computo, per poi individuare le fasi
(accertamento dei periodi contributivi ricongiungibili, accoglimento
della domanda, copertura finanziaria) del procedimento della
ricongiunzione. Inoltre egli tratta della determinazione dei
contributi per la ricongiunzione dei periodi connessi ai periodi di
servizio presso la P.A.. Quanto alla ricongiunzione presso l'
assicurazione generale obbligatoria di periodi maturati presso
gestioni diverse dall' INPS, per i lavoratori autonomi, l' A. esamina
i problemi interpretativi che pongono rispettivamente la
legittimazione, l' oggetto di questa particolare ricongiunzione, e la
tassa di cui si richiede il previo pagamento, impropriamente indicata
come "onere" dal testo normativo.
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| art. 1 l. 7 febbraio 1979, n. 29
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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