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139090
IDG810600932
81.06.00932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerreta Michele
Commento all' art. 1 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1004-1020
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Definito il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo del diritto di ricongiunzione di cui all' articolo in commento, l' A. ne passa ad esaminare i requisiti di legittimazione quali emergono dal vaglio di tre ipotesi interpretative: a suo avviso occorre che, antecedentemente alla domanda, l' istante possa far valere due posizioni assicurative, in due regimi diversi o almeno in due diversi enti. Ulteriore affermazione e' che il diritto alla ricongiunzione spetta in qualsiasi caso, purche' il soggetto sia messo in grado di maturare ulteriori requisiti e successive ricongiunzioni. Quanto all' oggetto della ricongiunzione, l' A. enumera i vari periodi, da ricomprendere o da escludere dal computo, per poi individuare le fasi (accertamento dei periodi contributivi ricongiungibili, accoglimento della domanda, copertura finanziaria) del procedimento della ricongiunzione. Inoltre egli tratta della determinazione dei contributi per la ricongiunzione dei periodi connessi ai periodi di servizio presso la P.A.. Quanto alla ricongiunzione presso l' assicurazione generale obbligatoria di periodi maturati presso gestioni diverse dall' INPS, per i lavoratori autonomi, l' A. esamina i problemi interpretativi che pongono rispettivamente la legittimazione, l' oggetto di questa particolare ricongiunzione, e la tassa di cui si richiede il previo pagamento, impropriamente indicata come "onere" dal testo normativo.
art. 1 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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