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139107
IDG810600950
81.06.00950 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Commento all' art. 6 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1102-1104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
In mancanza di una definizione normativa di portafoglio assicurativo l' A. suggerisce quella di insieme di contratti assicurativi, unitariamente considerabile in quanto collegato alla funzione tecnica ed economica della relativa comunione dei rischi. La differenza tra portafoglio estero e portafoglio italiano, essendo entrambi dell' impresa, sta nella diversa rilevanza giuridica quanto all' applicazione della disciplina. Considerando il coordinamento della norma in esame con l' art. 70 t.u. 13 febbraio 1959 n. 449, l' A. vuol chiarire se l' autorita' di vigilanza possa emettere il divieto di assumere nuovi affari verso l' impresa situata in Italia in relazione all' attivita' esercitata dalla sede secondaria estera: attraverso il confronto con l' art. 70 t.u. cit. l' A. asserisce sussistere, nonostante l' attinenza al portafoglio estero, la generale facolta' del Ministro l' A. mette poi in guardia dal lasciarsi indurre a ritenere che la riassicurazione non possa interferire con nessun istituto disciplinato dalla legge in esame, laddove tutto l' istituto del "margine di solvibilita'" risulta a quella coordinato. Prendendo spunto dal confronto dell' articolo in commento con l' omologo art. 4 t.u. cit. l' A. sottolinea infine come oggi il criterio di assegnazione dei contratti sia dato dal soggetto che stipula.
art. 6 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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