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| IDG810600950 | |
| 81.06.00950 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Partesotti Giulio
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| Commento all' art. 6 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1102-1104
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| In mancanza di una definizione normativa di portafoglio assicurativo
l' A. suggerisce quella di insieme di contratti assicurativi,
unitariamente considerabile in quanto collegato alla funzione tecnica
ed economica della relativa comunione dei rischi. La differenza tra
portafoglio estero e portafoglio italiano, essendo entrambi dell'
impresa, sta nella diversa rilevanza giuridica quanto all'
applicazione della disciplina. Considerando il coordinamento della
norma in esame con l' art. 70 t.u. 13 febbraio 1959 n. 449, l' A.
vuol chiarire se l' autorita' di vigilanza possa emettere il divieto
di assumere nuovi affari verso l' impresa situata in Italia in
relazione all' attivita' esercitata dalla sede secondaria estera:
attraverso il confronto con l' art. 70 t.u. cit. l' A. asserisce
sussistere, nonostante l' attinenza al portafoglio estero, la
generale facolta' del Ministro l' A. mette poi in guardia dal
lasciarsi indurre a ritenere che la riassicurazione non possa
interferire con nessun istituto disciplinato dalla legge in esame,
laddove tutto l' istituto del "margine di solvibilita'" risulta a
quella coordinato. Prendendo spunto dal confronto dell' articolo in
commento con l' omologo art. 4 t.u. cit. l' A. sottolinea infine come
oggi il criterio di assegnazione dei contratti sia dato dal soggetto
che stipula.
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| art. 6 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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