| L' A. rileva anzitutto come la nozione di "ratio", di cui all'
articolo in commento non sia puramente ripetitiva di quella emergente
dalla precedente normativa, dove riguardava solo un momento del
controllo amministrativo, e nemmeno il piu' importante: la sua
rilevanza e' sintetizzata nella relazione delle commissioni riunite
del senato, che evidenzia l' utilita' della classificazione dei rami
con la considerazione che la liberta' di stabilimento poggia sull'
equivalenza delle autorizzazioni rilasciate dagli stati membri per i
singoli rami, che devono quindi avere identico contenuto. inoltre la
diversificazione fra i rami e' presupposta dalla disciplina di alcune
norme in tema di condizioni di accesso e di esercizio e di revoca
dell' autorizzazione. L' A. prosegue individuando nell' elenco dei
rami raggruppamenti fra piu' tipi, in base ad affinita' o
connessione, talvolta secondo la combinazione del criterio dell'
oggetto con quello dell' analogia economica dei rischi. Segnala
inoltre come, ex art. 8 comma III, l' autorizzazione puo' essere
limitata ad una parte dei rischi compresi nei singoli rami. Infine,
quanto all' estensione automatica, ex comma II, dell' autorizzazione
a rischi "diversi", se accessori a quello principale, essa estende la
garanzia della clientela, senza ulteriore autorizzazione; permette
all' impresa di verificare la sua attitudine all' esercizio del ramo
del rischio accessorio; educa l' utente ad apprezzare l' utilita'
dell' ulteriore garanzia. Requisito formale e' che il rischio
accessorio sia garantito dallo stesso contratto (da intendersi,
secondo l' A., nel senso documentale di "polizza") che copre quello
principale.
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