| L' A. evidenzia come da respingere sia l' illazione secondo cui il
limite della meta' di quanto stabilito per le societa' per azioni e
per il fondo di garanzia delle mutue sia disposto solo per la
cooperativa a responsabilita' limitata, per quella a responsabilita'
illimitata sussistendo il limite comune, da quanto e' desumibile
dall' art. 10, comma I: infatti l' art. 5, comma I, ammette
esclusivamente la cooperativa a responsabilita' limitata. Altra
incongruenza e' da individuare al comma II dell' art. 10 in commento
nella mancata modifica delle parole "nel comma precedente" in "nei
commi precedenti", cosi' da comprendere S.p.A., mutua e cooperativa,
trascendendo la ratio della norma il "tipo" adottato. L' A. rileva,
quanto agli ulteriori requisiti di cui al comma II dell' art. 9, come
dovra' distinguersi, in sede di eventuale annullamento dell'
autorizzazione per vizi della domanda, fra vizi che si sostanziano in
mero difetto di prova del requisito, e vizi che comportano assenza
del requisito stesso. Quanto, infine, al requisito dell' idoneita'
alla carica per amministratori, rappresentanti legali e direttori
generali, ricostruito l' iter della norma, l' A. avanza dei dubbi sul
raggiungimento dell' obiettivo di sottrarre l' accertamento all'
arbitrio dell' autorita' amministrativa di vigilanza, perche'
nonostante la tassativita' delle ipotesi di diniego di
autorizzazione, l' art. 9 comma 2 n. 3 lascia sussistere una certa
discrezionalita'.
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