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139110
IDG810600955
81.06.00955 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Commento all' art. 10 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1116-1118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
L' A. evidenzia come da respingere sia l' illazione secondo cui il limite della meta' di quanto stabilito per le societa' per azioni e per il fondo di garanzia delle mutue sia disposto solo per la cooperativa a responsabilita' limitata, per quella a responsabilita' illimitata sussistendo il limite comune, da quanto e' desumibile dall' art. 10, comma I: infatti l' art. 5, comma I, ammette esclusivamente la cooperativa a responsabilita' limitata. Altra incongruenza e' da individuare al comma II dell' art. 10 in commento nella mancata modifica delle parole "nel comma precedente" in "nei commi precedenti", cosi' da comprendere S.p.A., mutua e cooperativa, trascendendo la ratio della norma il "tipo" adottato. L' A. rileva, quanto agli ulteriori requisiti di cui al comma II dell' art. 9, come dovra' distinguersi, in sede di eventuale annullamento dell' autorizzazione per vizi della domanda, fra vizi che si sostanziano in mero difetto di prova del requisito, e vizi che comportano assenza del requisito stesso. Quanto, infine, al requisito dell' idoneita' alla carica per amministratori, rappresentanti legali e direttori generali, ricostruito l' iter della norma, l' A. avanza dei dubbi sul raggiungimento dell' obiettivo di sottrarre l' accertamento all' arbitrio dell' autorita' amministrativa di vigilanza, perche' nonostante la tassativita' delle ipotesi di diniego di autorizzazione, l' art. 9 comma 2 n. 3 lascia sussistere una certa discrezionalita'.
art. 10 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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