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| IDG810600958 | |
| 81.06.00958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Partesotti Giulio
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| Commento all' art. 12 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1123-1126
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| La presentazione delle condizioni generali e delle tariffe
costituisce una notevole innovazione, ma in tale onere non e' secondo
l' A., da ravvisare l' effetto di vera "approvazione" in sede di
autorizzazione, essendosi il legislatore limitato a richiedere la
sola allegazione. Quindi e' in linea generale da negare un potere di
rifiuto dell' autorizzazione basato su un apprezzamento, negativo
delle condizioni generali o delle tariffe in se' e per se', mentre e'
viceversa ammissibile quando condizioni generali e tariffe siano
considerate inscindibilmente connesse con il programma di attivita'.
Distinzione questa che consente di inquadrare alcune norme
specifiche, come gli artt. 42 commi 4, 6, 7 8. Quanto al potere della
P.A. di inserire norme particolari nel programma di attivita' (potere
riconosciuto nella normativa previgente), l' A. nega la sua
sopravvivenza, comunque incompatibile con il regime di liberta'
contrapposto a quello di controllo proprio del regime di
approvazione. L' A. riconduce le esenzioni di cui al 3 comma dell'
art. 12 alla direttiva, nella premessa agli articoli, di rendere piu'
elastico il regime di quei rami, in ragione delle fluttuazioni
costanti delle transazioni in merci e in crediti, rami la cui
disciplina si tende a diversificare profondamente.
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| art. 12 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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