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139113
IDG810600958
81.06.00958 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Partesotti Giulio
Commento all' art. 12 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1123-1126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
La presentazione delle condizioni generali e delle tariffe costituisce una notevole innovazione, ma in tale onere non e' secondo l' A., da ravvisare l' effetto di vera "approvazione" in sede di autorizzazione, essendosi il legislatore limitato a richiedere la sola allegazione. Quindi e' in linea generale da negare un potere di rifiuto dell' autorizzazione basato su un apprezzamento, negativo delle condizioni generali o delle tariffe in se' e per se', mentre e' viceversa ammissibile quando condizioni generali e tariffe siano considerate inscindibilmente connesse con il programma di attivita'. Distinzione questa che consente di inquadrare alcune norme specifiche, come gli artt. 42 commi 4, 6, 7 8. Quanto al potere della P.A. di inserire norme particolari nel programma di attivita' (potere riconosciuto nella normativa previgente), l' A. nega la sua sopravvivenza, comunque incompatibile con il regime di liberta' contrapposto a quello di controllo proprio del regime di approvazione. L' A. riconduce le esenzioni di cui al 3 comma dell' art. 12 alla direttiva, nella premessa agli articoli, di rendere piu' elastico il regime di quei rami, in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci e in crediti, rami la cui disciplina si tende a diversificare profondamente.
art. 12 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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