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| IDG810600960 | |
| 81.06.00960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Roccella Alberto
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| Commento all' art. 16 l. 10 giugno 1978 n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1129-1135
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| Illustrato il duplice rinvio agli artt. 5 e 9, 1 comma, l' A. esamina
gli altri presupposti per il diniego dell' autorizzazione: quanto
alla lettera a) e' da notare come la mancata presentazione della
documentazione ulteriore eventualmente richiesta da ministro ex art.
9 non legittimerebbe di per se' il diniego, pero' escluderebbe l'
obbligo per il Ministro di provvedere entro i 6 mesi. Quanto alla
lettera b) l' impresa deve provare che i mezzi finanziari sono
effettivi. Come le corrispondenti norme civilistiche della disciplina
in generale delle societa', la lettera c) riguarda i requisiti
soggettivi degli amministratori, ma l' A. ne evidenzia le differenze:
quelle certe condizioni soggettive sono qui considerate come
presupposti del diniego; la sfera delle persone considerate e' piu'
ampia; le condanne rilevano indipendentemente dalla connessione del
reato con l' esercizio delle funzioni direttive. La lettera d)
prospetta il caso piu' delicato, dato il rinvio a nozioni tecniche:
la motivazione stara' a garantire il corretto uso della
discrezionalita' amministrativa. Contestata la rilevanza, in tale
sede, dell' elemento delle esigenze di mercato come oggetto di
autonoma valutazione, l' A. conclude con l' esame del 2 comma, che
non pone problemi particolari.
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| art. 16 l. 10 giugno 1980, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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