Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139115
IDG810600960
81.06.00960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roccella Alberto
Commento all' art. 16 l. 10 giugno 1978 n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1129-1135
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
Illustrato il duplice rinvio agli artt. 5 e 9, 1 comma, l' A. esamina gli altri presupposti per il diniego dell' autorizzazione: quanto alla lettera a) e' da notare come la mancata presentazione della documentazione ulteriore eventualmente richiesta da ministro ex art. 9 non legittimerebbe di per se' il diniego, pero' escluderebbe l' obbligo per il Ministro di provvedere entro i 6 mesi. Quanto alla lettera b) l' impresa deve provare che i mezzi finanziari sono effettivi. Come le corrispondenti norme civilistiche della disciplina in generale delle societa', la lettera c) riguarda i requisiti soggettivi degli amministratori, ma l' A. ne evidenzia le differenze: quelle certe condizioni soggettive sono qui considerate come presupposti del diniego; la sfera delle persone considerate e' piu' ampia; le condanne rilevano indipendentemente dalla connessione del reato con l' esercizio delle funzioni direttive. La lettera d) prospetta il caso piu' delicato, dato il rinvio a nozioni tecniche: la motivazione stara' a garantire il corretto uso della discrezionalita' amministrativa. Contestata la rilevanza, in tale sede, dell' elemento delle esigenze di mercato come oggetto di autonoma valutazione, l' A. conclude con l' esame del 2 comma, che non pone problemi particolari.
art. 16 l. 10 giugno 1980, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati