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| IDG810600961 | |
| 81.06.00961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Roccella Alberto
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| Commento all' art. 17 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1136-1141
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| Rilevato come l' articolo in commento confermi la disciplina del
regolamento 4 gennaio 1925 n. 63 pur apportando talune specificazioni
in parte dipendenti dall' adeguamento alla direttiva C.E.E. 1973/239,
l' A., trattando della forma del diniego, e del relativo procedimento
chiarisce il rapporto fra la discrezionalita' del Ministro e quella
della commissione consultiva, chiamata ad emanare il parere. Si
sofferma poi a lungo sull' innovazione del termine dei sei mesi di
cui al 1 comma dell' art. 17, la cui funzione e' di soddisfare l'
interesse dell' impresa ad ottenere sollecita pronuncia: data tale
funzione, sara' legittimo un diniego anche tardivo, ma l' eventuale
silenzio, scaduto il termine, sara' illegittimo. Importante e' la
distinzione fra i due tipi di documentazione ex art. 9 ai fini della
decorrenza: nel caso di presentazione della documentazione mancante,
i sei mesi decorreranno dall' integrazione; l' A. precisa qui che la
richiesta di ulteriori documenti deve avvenire entro lo stesso
termine previsto per la notifica del diniego, e che essa vale solo a
sospendere il termine iniziato. Il 2 comma non presenta
particolarita' rilevanti: trattasi di giurisdizione generale di
legittimita' degli organi di giustizia amministrativa, qui di
competenza del TAR del Lazio. Il silenzio ministeriale e' illegittimo
perche' inadempimento dell' obbligo di provvedere: all' inutile
decorso dei trenta giorni dalla diffida si formera' il
silenzio-rifiuto.
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| art. 17 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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