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139116
IDG810600961
81.06.00961 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roccella Alberto
Commento all' art. 17 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1136-1141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
Rilevato come l' articolo in commento confermi la disciplina del regolamento 4 gennaio 1925 n. 63 pur apportando talune specificazioni in parte dipendenti dall' adeguamento alla direttiva C.E.E. 1973/239, l' A., trattando della forma del diniego, e del relativo procedimento chiarisce il rapporto fra la discrezionalita' del Ministro e quella della commissione consultiva, chiamata ad emanare il parere. Si sofferma poi a lungo sull' innovazione del termine dei sei mesi di cui al 1 comma dell' art. 17, la cui funzione e' di soddisfare l' interesse dell' impresa ad ottenere sollecita pronuncia: data tale funzione, sara' legittimo un diniego anche tardivo, ma l' eventuale silenzio, scaduto il termine, sara' illegittimo. Importante e' la distinzione fra i due tipi di documentazione ex art. 9 ai fini della decorrenza: nel caso di presentazione della documentazione mancante, i sei mesi decorreranno dall' integrazione; l' A. precisa qui che la richiesta di ulteriori documenti deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la notifica del diniego, e che essa vale solo a sospendere il termine iniziato. Il 2 comma non presenta particolarita' rilevanti: trattasi di giurisdizione generale di legittimita' degli organi di giustizia amministrativa, qui di competenza del TAR del Lazio. Il silenzio ministeriale e' illegittimo perche' inadempimento dell' obbligo di provvedere: all' inutile decorso dei trenta giorni dalla diffida si formera' il silenzio-rifiuto.
art. 17 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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