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139117
IDG810600962
81.06.00962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roccella Alberto
Commento all' art. 18 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1141-1144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
L' A. nota come l' art. 18 in esame lasci intatta la disciplina sostanziale della decadenza, che qui produce la cessazione degli effetti propri dell' autorizzazione. La ratio dell' istituto e' da individuare nel rischio che l' impresa, iniziando l' esercizio dell' attivita' oltre un anno dopo il rilascio dell' autorizzazione, trovi cambiate le condizioni di mercato. Nel caso di autorizzazione rilasciata per piu' rami, basta l' esercizio di uno ad impedire la decadenza, essendo l' autorizzazione un atto unico; l' esercizio dell' attivita' deve comunque presentare il requisito della sistematicita'. Anche qui la certezza ai terzi e' data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, della cui emanazione la decadenza costituisce il presupposto. L' A. si sofferma poi sulle altre due ipotesi di decadenza previste dalla l. n. 295: quella disciplinata dall' art. 57 comma 3, che innova con la omessa menzione del fallimento, e quella disciplinata dall' art. 72, comma 6, collegata al trasferimento di portafoglio, dove diversamente dalle altre ipotesi si prevede una decadenza parziale, per i soli rami per cui il portafoglio venga trasferito.
art. 18 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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