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| IDG810600962 | |
| 81.06.00962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Roccella Alberto
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| Commento all' art. 18 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1141-1144
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| L' A. nota come l' art. 18 in esame lasci intatta la disciplina
sostanziale della decadenza, che qui produce la cessazione degli
effetti propri dell' autorizzazione. La ratio dell' istituto e' da
individuare nel rischio che l' impresa, iniziando l' esercizio dell'
attivita' oltre un anno dopo il rilascio dell' autorizzazione, trovi
cambiate le condizioni di mercato. Nel caso di autorizzazione
rilasciata per piu' rami, basta l' esercizio di uno ad impedire la
decadenza, essendo l' autorizzazione un atto unico; l' esercizio
dell' attivita' deve comunque presentare il requisito della
sistematicita'. Anche qui la certezza ai terzi e' data dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, della cui
emanazione la decadenza costituisce il presupposto. L' A. si sofferma
poi sulle altre due ipotesi di decadenza previste dalla l. n. 295:
quella disciplinata dall' art. 57 comma 3, che innova con la omessa
menzione del fallimento, e quella disciplinata dall' art. 72, comma
6, collegata al trasferimento di portafoglio, dove diversamente dalle
altre ipotesi si prevede una decadenza parziale, per i soli rami per
cui il portafoglio venga trasferito.
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| art. 18 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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