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139118
IDG810600963
81.06.00963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fumagalli Meraviglia Marinella
Commento all' art. 21 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1157-1159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
Premesso che la prima direttiva CEE 1973/239 coordina le disposizione legislative di accesso e di esercizio dell' assicurazione in questione per sopprimere le restrizioni alla liberta' di stabilimento all' interno della CEE, l' A. fa notare come per questo coordinamento sia sufficiente che gli stati membri adottino quei criteri elaborati in sede comunitaria, sia per l' accesso all' attivita', sia quanto alle garanzie finanziarie. Della prima fase della procedura per l' accesso l' A. sottolinea come il sistema di controllo sia incentrato sulla collaborazione degli organi di vigilanza, il che, per quanto riguarda il paese straniero, si realizza nell' emissione del parere, atto che in realta' e' fuori dalla procedura perche' puo' anche non essere dato, e che si sostanzia nella valutazione delle concrete possibilita' dell' impresa di svolgere l' attivita' nel paese di stabilimento, posta quella determinata situazione nello stato di sede legale. Tale parere deve essere espresso nei tre mesi dal ricevimento della documentazione, ed il silenzio e' assimilato ad un parere favorevole.
art. 21 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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