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| IDG810600963 | |
| 81.06.00963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fumagalli Meraviglia Marinella
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| Commento all' art. 21 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1157-1159
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| Premesso che la prima direttiva CEE 1973/239 coordina le disposizione
legislative di accesso e di esercizio dell' assicurazione in
questione per sopprimere le restrizioni alla liberta' di stabilimento
all' interno della CEE, l' A. fa notare come per questo coordinamento
sia sufficiente che gli stati membri adottino quei criteri elaborati
in sede comunitaria, sia per l' accesso all' attivita', sia quanto
alle garanzie finanziarie. Della prima fase della procedura per l'
accesso l' A. sottolinea come il sistema di controllo sia incentrato
sulla collaborazione degli organi di vigilanza, il che, per quanto
riguarda il paese straniero, si realizza nell' emissione del parere,
atto che in realta' e' fuori dalla procedura perche' puo' anche non
essere dato, e che si sostanzia nella valutazione delle concrete
possibilita' dell' impresa di svolgere l' attivita' nel paese di
stabilimento, posta quella determinata situazione nello stato di sede
legale. Tale parere deve essere espresso nei tre mesi dal ricevimento
della documentazione, ed il silenzio e' assimilato ad un parere
favorevole.
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| art. 21 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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