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139120
IDG810600965
81.06.00965 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fois Candido
Commento all' art. 22 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1159-1163
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18102
Riepilogate le disposizioni di cui all' art. 19 relative alla sede secondaria di societa' estera, l' A. passa a verificarne l' applicabilita' alla fattispecie particolare dei Lloyd' s: per il che ne ricostruisce previamente gli elementi, concludendo definendola come una struttura articolata di liberi assicuratori, e non senza soffermarsi particolarmente sul rilievo unitario che assume il ruolo del comitato, che oltre agli altri compiti ha quello di svolgere l' indagine per l' ammissione dei sottoscrittori e dei brokers. Quanto alla regolamentazione posta dall' ultimo capoverso dell' art. 20, l' A. si chiede se, nei confronti dei Lloyd's, sia da riferire all' associazione o a ciascun sindacato attraverso cui opera ciascun sottoscrittore, richiamando sul punto la legislazione francese. Il silenzio del nostro legislatore sull' argomento e' di ostacolo anche per la definizione della figura del rappresentante generale unico, accanto al quale, secondo l' opinione dell' A., sarebbero contemplabili le nomine dei rappresentanti dei diversi sindacati.
art. 22 l. 10 giugno 1978, n. 295
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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