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139123
IDG810600970
81.06.00970 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Botta Michele
Commento all' art. 10 l. 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1061-1065
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
Individuati i "superstiti" di cui all' art. in commento in quei soggetti che la legge indica come i potenziali titolari del diritto a pensione, in dipendenza del decesso dell' assicurato, in virtu' del vincolo che a questo li lega, l' A. puntualizza come il superstite oltre che soggetto protetto sia anche soggetto attivo: titolare di un diritto soggettivo alla ricongiunzione, strumentale al diritto alla pensione; egli quindi esercita non la stessa facolta' del suo dante causa ma una facolta' sua propria. L' A. condivide l' asserzione secondo cui il richiamo agli "articoli precedenti" fa desumere che l' art. 10 sia preordinato alla pensione indiretta ma non a quella di reversibilita'. Egli, premesso che il criterio di attribuzione del diritto a pensione e' quello dell' ordine di chiamata per classi, in base al principio di esclusione, e che la legittimazione e' determinabile per relationem agli specifici ordinamenti pensionistici, individua una preclusione per l' esercizio del diritto nella maturata operativita' del diritto a pensione. Quanto alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti nella gestione destinataria, essa corrisponde a quella della gestione di provenienza, ed uguale e' pure la produzione di effetti e la misura della pensione unica indiretta. Viene infine trattato il problema dei superstiti del deceduto prima dell' entrata in vigore della legge, che la ratio dell' orientamento giurisprudenziale suggerisce di risolvere nel senso dell' applicabilita' dello ius superveniens a favore dei superstiti.
art. 10 l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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