| 139125 | |
| IDG810600972 | |
| 81.06.00972 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Partesotti Giulio
| |
| | |
| | |
| Commento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove
norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
| |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1093-1099
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18102
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dall' art. 1 e dallo sviluppo nei successivi emerge la delimitazione
del campo di applicazione della legge, dal duplice profilo,
soggettivo e oggettivo, che si giustifica peraltro solo ritenendo non
del tutto contrapponibili le assicurazioni sociali a quelle private;
non sovrabbondante e' secondo l' A. l' elenco di cui all' art. 2,
dato la non univocita' del termine "impresa", presupposto soggettivo
richiesto dall' art. 1. Requisito oggettivo e' invece che si tratti
di attivita' assicuratrice. Commentando l' esclusione delle
amministrazioni pubbliche, che completa la delimitazione suddetta
della legge, e che sussiste solo in quanto l' esercizio delle
assicurazioni sia accessorio rispetto all' attivita' oggetto dell'
ente, l' A. tratta della conformita' di tale punto con il "Trattato"
e con la Direttiva CEE; per poi riproporre il problema riguardo alle
piccole mutue agrarie, e trattarne ancora relativamente alle mutue
assicuratrici, al cui proposito egli procede ad un confronto testuale
fra la direttiva e la legge. Ugualmente esentate sono le societa' di
mutuo soccorso costituite dalla legge del 1886, peraltro destituite
di importanza pratica dalla l. n. 990/ 1969. Ultima esentata la cassa
di previdenza per l' assicurazione degli sportivi, figura singolare
alle cui finalita' peculiari si ricollega l' esenzione disposta dalla
Direttiva CEE. Seguono le esenzioni di cui all' art. 4, di cui l' A.
illustra il concetto di "complementarita'", ed il commento all'
esclusione dell' assicurazione dei crediti all' esportazione.
| |
| art. 1 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 2 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 3 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 4 l. 10 giugno 1978, n. 295
art. 5 l. 10 giugno 1978, n. 295
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |