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| IDG810600973 | |
| 81.06.00973 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Roccella Alberto
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| Commento all' art. 7 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 5, pag. 1105-1109
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18102
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| Esaminando il regime dell' autorizzazione, l' A. ne mette in luce
alcuni punti salienti: come non siano ad essa soggetti gli enti e le
imprese esclusi dall' applicabilita' della legge; il carattere
preventivo (senza possibilita' di sanatoria) dell' autorizzazione, il
carattere personale e la conseguente intrasmissibilita', la sua non
impugnabilita' salvo che per determinati particolari motivi. La forma
e' quella del decreto del Ministro dell' industria, previo parere
della commissione consultiva per le assicurazioni private. L'
efficacia territoriale e' estesa a tutto il territorio nazionale, in
aderenza alla direttiva CEE. Dettagliatamente e' trattata l'
autonomia speciale della regione siciliana, la cui potesta'
legislativa concorrente in materia di assicurazioni attribuitale
dallo statuto non ha corrispondenti nell' ordinamento regionale,
perche' questa materia non compare nell' art. 117 Cost.. La
competenza della regione e' peraltro condizionata al duplice
requisito che le imprese abbiano la sede e assumano i rischi nei
limiti territoriali della regione: nei confronti di tali imprese
tutte le attribuzioni del Ministero dell' Industria sono esercitate
dall' assessorato generale per l' industria e il commercio questo
ordinamento siciliano e' compatibile con la Direttiva CEE. Quanto
alle riassicurazioni, resta in vigore l' art. 37 t.u. 13 febbraio
1959 n. 449, nella parte in cui prevede un' autorizzazione
ministeriale all' uopo; importante in materia e' la Direttiva CEE
1964/225, a seguito della quale e' stata emanata la l. 17 marzo 1965
n. 178, che ha abrogato l' art. 73 comma 2 t.u. cit..
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| art. 7 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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