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139129
IDG810601308
81.06.01308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caiafa Antonio
Rito del lavoro e procedure concorsuali
Dir. lav., an. 55 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 40-56
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192; D3136
L' A. reputa inesistente il conflitto, che alcuni ritengono insorto, tra la normativa introdotta dalla l. n. 533/1973, che devolve le controversie individuali di lavoro al Pretore in primo grado e al Tribunale in Appello, e l' art. 52 l. fall., il quale fissa il principio che ogni credito (anche se munito di diritto di prelazione) deve essere accertato secondo la procedura di cui agli artt. 52 e ss. l. fall.. Nulla esclude, infatti, che nei giudizi svolgentisi dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, possa essere ugualmente applicata, in quanto compatibile, la normativa dettata dalla l. n. 533/1973.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 52 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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