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139138
IDG810601320
81.06.01320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alvino Ernesto
Costruzioni dell' edificio condominiale sporgenti dalla linea verticale
Nota a Cass. 15 marzo 1980, n. 1738
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 360-362
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30480
La pronuncia in epigrafe osserva che la regola che esclude l' applicazione del principio dell' accessione in occasione della nascita del condominio si applica anche all' ipotesi di costruzioni facenti corpo con l' edificio condominiale, ma sporgenti dalla sua linea verticale: in tal caso occorre accertare in base al titolo, e in mancanza, in base alla presunzione di cui all' art. 1117 c.c., se la riconosciuta comunione dell' area di base, su cui la sporgenza sorge comporti o meno la comunione anche del piano o delle porzioni di piano sorgenti sopra tale area. L' A. rileva che l' art. 1117 c.c. elenca tutta una serie di cose che formano oggetto di proprieta' comune tra i proprietari dei diversi piani, accomunate tutte dalla caratteristica di essere necessarie all' esistenza e al godimento di piani od appartamenti in proprieta' separata. Ora, essendo inapplicabili al condominio gli artt. 840 e 934 c.c., in quanto ci si trova in presenza di separazione della proprieta' per piani orizzontali, resta esclusa l' automatica comunione in linea verticale di quanto sovrasta l' area di base dell' edificio. Pertanto e' possibile che la costruzione al di sopra di tale area possa spettare in proprieta' esclusiva ad un singolo proprietario: tale conclusione deriva dal criterio che si adotta nella normativa condominiale, di rapporto esistente tra suolo e soprassuolo e che puo' essere sia comune sia di proprieta' esclusiva.
art. 1117 c.c. art. 384 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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