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| IDG810601320 | |
| 81.06.01320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alvino Ernesto
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| Costruzioni dell' edificio condominiale sporgenti dalla linea
verticale
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| Nota a Cass. 15 marzo 1980, n. 1738
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 360-362
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D30480
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| La pronuncia in epigrafe osserva che la regola che esclude l'
applicazione del principio dell' accessione in occasione della
nascita del condominio si applica anche all' ipotesi di costruzioni
facenti corpo con l' edificio condominiale, ma sporgenti dalla sua
linea verticale: in tal caso occorre accertare in base al titolo, e
in mancanza, in base alla presunzione di cui all' art. 1117 c.c., se
la riconosciuta comunione dell' area di base, su cui la sporgenza
sorge comporti o meno la comunione anche del piano o delle porzioni
di piano sorgenti sopra tale area. L' A. rileva che l' art. 1117 c.c.
elenca tutta una serie di cose che formano oggetto di proprieta'
comune tra i proprietari dei diversi piani, accomunate tutte dalla
caratteristica di essere necessarie all' esistenza e al godimento di
piani od appartamenti in proprieta' separata. Ora, essendo
inapplicabili al condominio gli artt. 840 e 934 c.c., in quanto ci si
trova in presenza di separazione della proprieta' per piani
orizzontali, resta esclusa l' automatica comunione in linea verticale
di quanto sovrasta l' area di base dell' edificio. Pertanto e'
possibile che la costruzione al di sopra di tale area possa spettare
in proprieta' esclusiva ad un singolo proprietario: tale conclusione
deriva dal criterio che si adotta nella normativa condominiale, di
rapporto esistente tra suolo e soprassuolo e che puo' essere sia
comune sia di proprieta' esclusiva.
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| art. 1117 c.c.
art. 384 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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