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139145
IDG810601329
81.06.01329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
Esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento della prole
Nota a Cass. sez. I 7 ottobre 1980 n. 5374
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 323-326
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30127
La pronuncia che si annota afferma che il Pretore del luogo di residenza del minore, quale giudice dell' esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare e di non fare, e non quale giudice tutelare, e' competente a provvedere all' esecuzione. Essa si deve svolgere secondo le forme dell' art. 612 c.p.c. del provvedimento emesso in sede di reclamo dalla sezione minorenni della Corte d' Appello e riguardante l' affidamento del figlio naturale al padre per l' inserimento nella famiglia legittima di quest' ultimo. L' A. concorda con la massima in epigrafe sia nel senso di ritenere necessaria un' esecuzione latu sensu giurisdizionale dei provvedimenti di affidamento della prole, sia rispetto al problema del giudice competente e riconosce il pretore quale giudice del procedimento di esecuzione in forma specifica. Infatti qualunque sia la natura dei provvedimenti adottati in sede di procedimento di separazione personale quello che rileva e' la natura di titolo esecutivo del provvedimento di affidamento e quindi il suo essere suscettibile di esecuzione.
art. 252 c.c. art. 344 c.c. art. 16 c.p.c. art. 26 c.p.c. art. 474 c.p.c. art. 612 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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