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Documento


139146
IDG810601330
81.06.01330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
Nota a decr. Pret. Forli' 31 ottobre 1980
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 437-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D762
La massima in epigrafe sostiene che un comportamento antisindacale viene espresso dal datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, mandi avanti la lavorazione facendo ricorso all' opera di familiari e di collaboratori autonomi, ottenendo altresi' doppi turni di lavoro da parte del personale non scioperante. L' A. ricorda la distinzione tra crumiraggio "interno" (sostituzione degli scioperanti con il personale non aderente allo sciopero) ed "esterno" (assunzione ad hoc di nuovo personale), rilevando che in realta' la tesi del crumiraggio in qualsiasi forma non ha alcun fondamento. Infatti dal diritto di sciopero a tutela degli interessi comuni, non discende giuridicamente e logicamente alcuna limitazione alle liberta' altrui.
art. 40 Cost. art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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