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139164
IDG810700082
81.07.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monteforte Marcello
Uso di grano tenero nella preparazione di prodotti regionali tipici
Nota a Pret. Treviglio 1 luglio 1980
Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 119-121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D531
L' A. illustra brevemente il contenuto della decisione, dalla quale dissente per quanto concerne la qualificazione come reato formale sotto il profilo soggettivo della messa in commercio di semola di grano duro in confezioni di peso inferiore al dichiarato. Ritiene infatti che nel reato formale l' azione sia sufficiente a consumare il reato, senza che vi entri per nulla la considerazione dell' elemento soggettivo. Svolge poi brevi considerazioni di carattere generale sul rapporto tra carattere formale della contravvenzione ed elemento psicologico del reato. Conclude affermando la piena legittimita' della disciplina di cui alla legge n. 580 del 1967 con riferimento ai regolamenti CEE ed all' interpretazione della Cassazione.
art. 28 l. 4 luglio 1967, n. 580 art. 13 l. 4 luglio 1967, n. 580 Cass. sez. VI pen. 10 luglio 1976, n. 7711
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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