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139166
IDG810900330
81.09.00330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Origoni Della Croce Gian Battista
Se sia incostituzionale il principio della inapplicabilita' delle norme I.N.P.S. al lavoro prestato all' estero da italiani
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 11, pt. 4, pag. 347-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70; D0421; D88251
La normativa in materia di trattamento previdenziale, invalidita', vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria ha una sfera di applicazione strettamente territoriale. Tale limite deriva non solo dall' art. 1 r.d.l. 1827 del 1935, ma dal complesso della legislazione in materia. Ne' puo' sostenersene l' incostituzionalita': la Repubblica non e' infatti vincolata a tutelare il lavoro italiano all' estero ne' con la vigente normativa inps ne' con la norma di rinvio di cui all' art. 35 comma 4 Cost.. Effettivamente l' art. 38 comma 2 Cost. prescinde dal collegamento personale della cittadinanza, ma se la lettera e la ratio della complessiva normativa de quo escludono l' esistenza dell' elemento di contatto personale, deve essere riconosciuto il contatto territoriale, precisamente costituito dalla prestazione del lavoro in Italia, benche' tale limitazione di efficacia esplicitamente non figuri. Del resto una semplice estensione extraterritoriale della normativa INPS non varrebbe a garantire la realizzazione di una tutela almeno equivalente a quella prevista per il lavoro compiuto in Italia, occorrendo anche il radicarsi della giurisdizione italiana e l' applicabilita' del diritto italiano anziche' di quello straniero.
art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 art. 3 Cost. art. 35 Cost. art. 38 Cost.
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