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| IDG810900327 | |
| 81.09.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dogliotti Massimo
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| Sul rapporto genitori-figli nella nuova giurisprudenza familiare
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 11, pt. 4, pag. 324-329
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3016; D30002
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| La riforma del diritto di famiglia, pur impegnata in altri settori in
un notevole sforzo di rinnovamento, non sembra aver altrettanto
proficuamente operato nella disciplina del rapporto genitori-figli.
Il concetto di patria potesta' e' passato per larga parte inalterato
nella nuova normativa, riducendo a una mera enunciazione di principio
il disposto dell' art. 147 c.c.. Sicuramente innovativo e' l' art.
316 c.c., ma tale norma avrebbe dovuto completarsi, riconoscendo al
minore la possibilita' di adire direttamente l' organo giudiziario in
caso di contrasto con i genitori. Va sottolineato il carattere
fortemente negativo dell' art. 336 che inopinatamente trasferisce la
competenza per i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., anche in caso
di urgenza, dal giudice tutelare al tribunale minorile allontanando
sempre piu' l' utente dalla giustizia. Infine si deve osservare che
pure il titolo XI del codice civile, relativo alla infanzia
abbandonata non ha subito rilevanti modifiche ed appare ancora oggi
ispirato ad una logica antiquata che vede nel minore una persona
"debole" e "diversa", sottoposto a una generica e "caritatevole"
protezione, e non un soggetto di diritti a tutti gli effetti.
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| art. 147 c.c.
art. 148 c.c.
art. 155 c.c.
art. 316 c.c.
art. 318 c.c.
art. 319 c.c.
art. 320 c.c.
art. 330 c.c.
art. 333 c.c.
art. 336 c.c.
art. 747 c.p.c.
Trib. Min. Bologna 7 febbraio 1978
Cass. 20 gennaio 1978, n. 258
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