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139184
IDG810900327
81.09.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Sul rapporto genitori-figli nella nuova giurisprudenza familiare
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 11, pt. 4, pag. 324-329
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3016; D30002
La riforma del diritto di famiglia, pur impegnata in altri settori in un notevole sforzo di rinnovamento, non sembra aver altrettanto proficuamente operato nella disciplina del rapporto genitori-figli. Il concetto di patria potesta' e' passato per larga parte inalterato nella nuova normativa, riducendo a una mera enunciazione di principio il disposto dell' art. 147 c.c.. Sicuramente innovativo e' l' art. 316 c.c., ma tale norma avrebbe dovuto completarsi, riconoscendo al minore la possibilita' di adire direttamente l' organo giudiziario in caso di contrasto con i genitori. Va sottolineato il carattere fortemente negativo dell' art. 336 che inopinatamente trasferisce la competenza per i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., anche in caso di urgenza, dal giudice tutelare al tribunale minorile allontanando sempre piu' l' utente dalla giustizia. Infine si deve osservare che pure il titolo XI del codice civile, relativo alla infanzia abbandonata non ha subito rilevanti modifiche ed appare ancora oggi ispirato ad una logica antiquata che vede nel minore una persona "debole" e "diversa", sottoposto a una generica e "caritatevole" protezione, e non un soggetto di diritti a tutti gli effetti.
art. 147 c.c. art. 148 c.c. art. 155 c.c. art. 316 c.c. art. 318 c.c. art. 319 c.c. art. 320 c.c. art. 330 c.c. art. 333 c.c. art. 336 c.c. art. 747 c.p.c. Trib. Min. Bologna 7 febbraio 1978 Cass. 20 gennaio 1978, n. 258
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