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| IDG810900331 | |
| 81.09.00331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Comporti Marco
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| L' occupazione illegittima di immobili da parte della Pubblica
Amministrazione fra la disciplina della proprieta' e quella dell'
illecito
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 12, pt. 4, pag. 353-377
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13104; D1600; D30705; D304130
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| Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, nell' ipotesi di
occupazione illegittima di beni immobili privati da parte della
Pubblica Amministrazione, questa e' obbligata a restituire il bene
ovvero, quando la restituzione non sia piu' possibile per la
destinazione pubblicistica impressa agli immobili a seguito di
stabili e permanenti opere pubbliche su essi compiuti o per altre
ragioni, a risarcire il danno, pari al valore venale di libero
mercato degli immobili occupati, oltre al mancato reddito dei beni e
salvo prova dell' esistenza di maggiori danni. Tale indirizzo, se e'
condivisibile per i risultati sostanziali, non lo e' altrettanto per
gli strumenti teorici utilizzati, segnatamente l' affermazione che l'
obbligazione risarcitoria de quo trovi fondamento nella
responsabilita' extracontrattuale da fatto illecito. Non sembra
infatti sostenibile l' affermazione che si e' in presenza di una mera
molestia di fatto; si ha anzi non solo un danno ingiusto, ma una vera
e propria sovrapposizione delle pretese della Pubblica
Amministrazione sul diritto reale del proprietario spossessato, con
conseguente conflitto di diritti che in definitiva realizza la c.d.
molestia di diritto in senso oggettivo. Si e' pertanto al di fuori
della tutela aquiliana risarcitoria, avente natura personale, mentre
si e' in presenza della tipica tutela reale e petitoria del diritto
reale, inquadrabile nella rivendicazione.
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| l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
l. 25 giugno 1865, n. 2359
l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 948 c.c.
art. 949 c.c.
art. 1079 c.c.
art. 2043 c.c.
art. 2058 c.c.
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