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139189
IDG810900335
81.09.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garofalo Domenico
Effetti dello sciopero sul diritto del lavoratore alle ferie
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 12, pt. 4, pag. 396-403
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7445; D713
Al pari della gratifica natalizia e tredicesima mensilita', la giurisprudenza prevalente ritiene che anche il periodo di ferie vada ridotto proporzionalmente al periodo di astensione dal lavoro per sciopero, in quanto le ferie sono in rapporto di sinallagmaticita' con la prestazione lavorativa che dura un anno e comunque rispondono all' esigenza di reintegrare le energie del lavoratore spese durante un anno di lavoro. Sicche' non avendo quest' ultimo, durante il periodo di sciopero, speso alcuna energia ricollegabile alla prestazione di lavoro, ne segue che il periodo di ferie va congruamente ridotto. A ben vedere pero', posto che ex art. 2109 c.c. il lavoratore acquista il diritto alle ferie non appena sorge il rapporto di lavoro, e che la misura di esse aumenta progressivamente all' anzianita' e che questa e' effetto della continuita' del rapporto di lavoro e non della durata della prestazione effettiva, che lo sciopero non interrompe, ma sospende il rapporto nel suo momento funzionale, lasciando inalterato il suo aspetto genetico, ne segue che, anche alla luce dell' art. 36 Cost., per la nascita del diritto alle ferie elemento essenziale e' solo l' essere "lavoratore", qualifica che non viene meno con lo sciopero, sospendente solo le obbligazioni principali e non l' intero rapporto: la conseguenza e' l' illegittimita' delle decurtazioni operate proporzionalmente alle ore di sciopero sia sulle ferie che sulla relativa retribuzione. Per affermare l' insensibilita' ad eventi, quale lo sciopero, sospensivi delle obbligazioni principali del diritto alle ferie, basta infine osservare che queste hanno titolo nel rapporto e non nella effettiva erogazione delle energie lavorative.
art. 36 Cost. art. 1256 c.c. art. 1463 c.c. art. 2109 c.c. art. 2126 c.c. art. 2243 c.c. C. Cost. 10 maggio 1963, n. 66
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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