| Al pari della gratifica natalizia e tredicesima mensilita', la
giurisprudenza prevalente ritiene che anche il periodo di ferie vada
ridotto proporzionalmente al periodo di astensione dal lavoro per
sciopero, in quanto le ferie sono in rapporto di sinallagmaticita'
con la prestazione lavorativa che dura un anno e comunque rispondono
all' esigenza di reintegrare le energie del lavoratore spese durante
un anno di lavoro. Sicche' non avendo quest' ultimo, durante il
periodo di sciopero, speso alcuna energia ricollegabile alla
prestazione di lavoro, ne segue che il periodo di ferie va
congruamente ridotto. A ben vedere pero', posto che ex art. 2109 c.c.
il lavoratore acquista il diritto alle ferie non appena sorge il
rapporto di lavoro, e che la misura di esse aumenta progressivamente
all' anzianita' e che questa e' effetto della continuita' del
rapporto di lavoro e non della durata della prestazione effettiva,
che lo sciopero non interrompe, ma sospende il rapporto nel suo
momento funzionale, lasciando inalterato il suo aspetto genetico, ne
segue che, anche alla luce dell' art. 36 Cost., per la nascita del
diritto alle ferie elemento essenziale e' solo l' essere
"lavoratore", qualifica che non viene meno con lo sciopero,
sospendente solo le obbligazioni principali e non l' intero rapporto:
la conseguenza e' l' illegittimita' delle decurtazioni operate
proporzionalmente alle ore di sciopero sia sulle ferie che sulla
relativa retribuzione. Per affermare l' insensibilita' ad eventi,
quale lo sciopero, sospensivi delle obbligazioni principali del
diritto alle ferie, basta infine osservare che queste hanno titolo
nel rapporto e non nella effettiva erogazione delle energie
lavorative.
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