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139192
IDG810900339
81.09.00339 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perego Enrico
I terzi e la simulazione delle convenzioni matrimoniali
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 1, pt. 4, pag. 11-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D30609
L' art. 164 c.c. novellato, mentre consente ai terzi la prova della simulazione, stabilisce che le controdichiarazioni scritte hanno effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le parti della convenzione matrimoniale. Per una corretta interpretazione occorre distinguere il piano della prova della simulazione da quello della sua rilevanza. L' art. 164 riconosce la rilevanza della simulazione solo se l' intesa simulatoria sia stata raggiunta con le modalita' da esso prescritte. Ma mentre le parti ne potranno dare la prova solo con la produzione delle controdichiarazioni, i terzi potranno provare in qualunque modo che quelle controdichiarazioni furono redatte. Ma deve il terzo provare anche che l' accordo simulato fu redatto rispettando gli oneri formali di cui all' art. 164 comma 2? Appare preferibile che il terzo debba provare solo la esistenza dell' accordo simulatorio che si presume efficace e rituale, mentre le parti stipulanti la convenzione matrimoniale potrebbero, in via d' eccezione, dimostrare l' irrilevanza dell' accordo dissimulato per inosservanza delle ricordate formalita', e quindi la piena efficacia della convenzione apparente.
art. 164 c.c. art. 1414 c.c. art. 1415 c.c. art. 1383 c.c. 1865 art. 1384 c.c. 1865
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