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| IDG810900339 | |
| 81.09.00339 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Perego Enrico
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| I terzi e la simulazione delle convenzioni matrimoniali
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 1, pt. 4, pag. 11-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D30609
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| L' art. 164 c.c. novellato, mentre consente ai terzi la prova della
simulazione, stabilisce che le controdichiarazioni scritte hanno
effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se
fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le parti
della convenzione matrimoniale. Per una corretta interpretazione
occorre distinguere il piano della prova della simulazione da quello
della sua rilevanza. L' art. 164 riconosce la rilevanza della
simulazione solo se l' intesa simulatoria sia stata raggiunta con le
modalita' da esso prescritte. Ma mentre le parti ne potranno dare la
prova solo con la produzione delle controdichiarazioni, i terzi
potranno provare in qualunque modo che quelle controdichiarazioni
furono redatte. Ma deve il terzo provare anche che l' accordo
simulato fu redatto rispettando gli oneri formali di cui all' art.
164 comma 2? Appare preferibile che il terzo debba provare solo la
esistenza dell' accordo simulatorio che si presume efficace e
rituale, mentre le parti stipulanti la convenzione matrimoniale
potrebbero, in via d' eccezione, dimostrare l' irrilevanza dell'
accordo dissimulato per inosservanza delle ricordate formalita', e
quindi la piena efficacia della convenzione apparente.
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| art. 164 c.c.
art. 1414 c.c.
art. 1415 c.c.
art. 1383 c.c. 1865
art. 1384 c.c. 1865
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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