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139196
IDG810900345
81.09.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zeviani Pallotta Franco
Contenuti e limiti delle pronunce cautelari del giudice amministrativo, e loro aspetti costituzionali
Comunicazione al Convegno nazionale di studi su "Realta' e prospettive della giustizia amministrativa", Napoli, 24-27 aprile 198
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 2, pt. 4, pag. 61-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D153; D44021
Il processo cautelare, specificamente preordinato a realizzare l' esigenza di effettivita' della sentenza, sotto il profilo dell' impedire modificazioni irreversibili della situazione di fatto che potrebbero privare la pronuncia sul merito anche dell' efficacia, si e' spesso dimostrato, nel processo amministrativo, inidoneo allo scopo. L' unico tipo di pronuncia cautelare espressamente prevista in sede giurisdizionale di legittimita' di primo grado attiene al giudizio di impugnazione dell' atto e consiste nell' ordinanza collegiale di sospensione dell' "esecuzione" del provvedimento impugnato, la quale e' dall' origine sottoposta alla condizione risolutiva della pubblicazione della sentenza di merito, alla salvaguardia dei cui effetti e' unicamente intesa. Vieppiu' non sono configurabili contenuti ordinatori, nei confronti della Pubblica Amministrazione (come l' ordine alla stessa di emanare provvedimenti amministrativi), della pronuncia cautelare, che non siano strettamente complementari al suo effetto "reale" di sospensione. Dal che l' impossibilita' di una sospensione giudiziale del provvedimento negativo. Tali limiti oggettivi sussistono sia nel processo di impugnazione, sia in giurisdizione generale di legittimita', sia nella giurisdizione di merito. Se nei casi precedenti le misure cautelari appaiono inadeguate, nei giudizi amministrativi di accertamento e condanna sono del tuttocarenti. Nei giudizi su posizioni di diritto soggettivo, e correlativamente nei casi di giurisdizione esclusiva sul rapporto, l' A. ritiene l' applicabilita' dell' art. 700 c.p.c., pena l' incostituzionalita' dell' art. 21 l. 1034/1971 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 700 c.p.c. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 l. 27 maggio 1975, n. 166 l. 6 dicembre 1977, n. 903
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