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| IDG810900345 | |
| 81.09.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zeviani Pallotta Franco
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| Contenuti e limiti delle pronunce cautelari del giudice
amministrativo, e loro aspetti costituzionali
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| Comunicazione al Convegno nazionale di studi su "Realta' e
prospettive della giustizia amministrativa", Napoli, 24-27 aprile 198
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 2, pt. 4, pag. 61-71
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D153; D44021
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| Il processo cautelare, specificamente preordinato a realizzare l'
esigenza di effettivita' della sentenza, sotto il profilo dell'
impedire modificazioni irreversibili della situazione di fatto che
potrebbero privare la pronuncia sul merito anche dell' efficacia, si
e' spesso dimostrato, nel processo amministrativo, inidoneo allo
scopo. L' unico tipo di pronuncia cautelare espressamente prevista in
sede giurisdizionale di legittimita' di primo grado attiene al
giudizio di impugnazione dell' atto e consiste nell' ordinanza
collegiale di sospensione dell' "esecuzione" del provvedimento
impugnato, la quale e' dall' origine sottoposta alla condizione
risolutiva della pubblicazione della sentenza di merito, alla
salvaguardia dei cui effetti e' unicamente intesa. Vieppiu' non sono
configurabili contenuti ordinatori, nei confronti della Pubblica
Amministrazione (come l' ordine alla stessa di emanare provvedimenti
amministrativi), della pronuncia cautelare, che non siano
strettamente complementari al suo effetto "reale" di sospensione. Dal
che l' impossibilita' di una sospensione giudiziale del provvedimento
negativo. Tali limiti oggettivi sussistono sia nel processo di
impugnazione, sia in giurisdizione generale di legittimita', sia
nella giurisdizione di merito. Se nei casi precedenti le misure
cautelari appaiono inadeguate, nei giudizi amministrativi di
accertamento e condanna sono del tuttocarenti. Nei giudizi su
posizioni di diritto soggettivo, e correlativamente nei casi di
giurisdizione esclusiva sul rapporto, l' A. ritiene l' applicabilita'
dell' art. 700 c.p.c., pena l' incostituzionalita' dell' art. 21 l.
1034/1971 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
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| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 700 c.p.c.
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
l. 27 maggio 1975, n. 166
l. 6 dicembre 1977, n. 903
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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