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139197
IDG810900347
81.09.00347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Flavio
Di nuovo alla Corte Costituzionale per la legittimita' del monopolio televisivo pubblico
Nota a ord. Pret. Roma 18 novembre 1980 decr. Pret. Roma 14 ottobre 1980
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 2, pt. 4, pag. 86-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18130; D04017; D021430; D51212; D5352; D18322; D18323
Con decreto 14 ottobre 1980 il Pretore di Roma inibiva la diffusione da parte di una stazione televisiva privata di programmi su scala nazionale, estensione spaziale che coincide ad avviso del giudicante con l' intero territorio nazionale; cio' ai fini del divieto di trasmettere via etere contenuto nella sentenza 202/1976 della Corte Costituzionale. In base alla motivazione dell' inibitoria emessa, le societa' intimate devono astenersi dal diffondere uno stesso programma in contemporanea sull' intero territorio nazionale, qualunque sia il mezzo tecnico usato. L' ambito locale risulta definibile solo negativamente come l' estensione spaziale non coincidente con l' intero territorio nazionale; tale definizione ricavabile dall' ordinanza di remissione del Pretore romano risulta condivisa, per facta concludentia, dalla stessa amministrazione delle poste. Qualora si contestasse che l' inibitoria riguardi solo l' irradiazione in contemporanea su tutto il territorio nazionale di programmi televisivi, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dal codice postale, si porrebbe il problema dell' applicabilita' anche dell' art. 388 c.p..
art. 240 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 21 Cost. art. 43 Cost. art. 700 c.p.c. art. 388 c.p. C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202 art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
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