| Si pone il problema se il venire meno temporaneo della facolta' di
ricordare possa incidere, e quanto, sulla capacita' di intendere e
volere di un soggetto. Certamente, se la diagnosi rilevasse un'
evoluzione verso l' abitualita' ed irreversibilita' dell' amnesia e,
quindi, l' avvio di un vero e proprio processo demenziale sul piano
giuridico si avrebbe una situazione di incapacita' abituale, prevista
dalla legge come motivo di interdizione e inabilitazione (artt.
414-415 c.c.). Nell' ambito di una forma reversibile comunque l'
impossibilita' a ricordare, indebolendo o privando il soggetto di un
importante strumento di ricognizione e di valutazione, necessario a
gestire i propri interessi, ben puo' configurare una forma di
incapacita' di intendere e volere per il tempo in cui l' amnesia si
protrae, sussumibile nella tutela dell' art. 428 c.c.. Vero e' pero'
che l' art. 428, limitandosi a sancire l' annullabilita' degli atti
unilaterali compiuti dall' incapace a suo pregiudizio ed i contratti
stipulati con suo pregiudizio e la malafede dell' altro, non
esaurisce la tematica inerente a quei rapporti che nascono o si
estinguono per mezzo di dichiarazioni, comunicazioni, citazioni,
delle quali l' incapace puo' essere destinatario, e a quegli effetti
giuridici discendenti da un' omissione ascrivibile allo stato di
incapacita' del soggetto. Ma non e' dubitabile, con riferimento alla
piu' generale tutela della persona, che l' incapacita' di intendere e
di volere riscontrabile in un atto omissivo pregiudizievole per l'
omittente, debba rilevare in tutte quelle ipotesi che hanno come
presupposto la piena capacita' di esercizio del diritto.
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