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139200
IDG810900351
81.09.00351 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Landriscina Rognoni Gian Carla
Argomenti medico-legali per una rilettura dell' art. 428 codice civil
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 4, pt. 4, pag. 127-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D58; D300002
Si pone il problema se il venire meno temporaneo della facolta' di ricordare possa incidere, e quanto, sulla capacita' di intendere e volere di un soggetto. Certamente, se la diagnosi rilevasse un' evoluzione verso l' abitualita' ed irreversibilita' dell' amnesia e, quindi, l' avvio di un vero e proprio processo demenziale sul piano giuridico si avrebbe una situazione di incapacita' abituale, prevista dalla legge come motivo di interdizione e inabilitazione (artt. 414-415 c.c.). Nell' ambito di una forma reversibile comunque l' impossibilita' a ricordare, indebolendo o privando il soggetto di un importante strumento di ricognizione e di valutazione, necessario a gestire i propri interessi, ben puo' configurare una forma di incapacita' di intendere e volere per il tempo in cui l' amnesia si protrae, sussumibile nella tutela dell' art. 428 c.c.. Vero e' pero' che l' art. 428, limitandosi a sancire l' annullabilita' degli atti unilaterali compiuti dall' incapace a suo pregiudizio ed i contratti stipulati con suo pregiudizio e la malafede dell' altro, non esaurisce la tematica inerente a quei rapporti che nascono o si estinguono per mezzo di dichiarazioni, comunicazioni, citazioni, delle quali l' incapace puo' essere destinatario, e a quegli effetti giuridici discendenti da un' omissione ascrivibile allo stato di incapacita' del soggetto. Ma non e' dubitabile, con riferimento alla piu' generale tutela della persona, che l' incapacita' di intendere e di volere riscontrabile in un atto omissivo pregiudizievole per l' omittente, debba rilevare in tutte quelle ipotesi che hanno come presupposto la piena capacita' di esercizio del diritto.
art. 414 c.c. art. 415 c.c. art. 428 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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