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Documento


139207
IDG810900361
81.09.00361 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramajoli Sergio
Le ricognizioni fotografiche e il loro valore nel sistema processuale penale
Nota a Cass. sez. I pen. 26 febbraio 1979
Cass. pen., an. 21 (1981), fasc. 2, pag. 269-272
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6147
L' A. ritiene che grazie al principio del libero convincimento, anche il riconoscimento fotografico, seppur non previsto dal codice di rito, sia ammissibile. Afferma infatti che da un lato il principio suddetto prevale su quello di tipicita' e tassativita' dei mezzi di prova, dall' altro che l' insostituibilita' del riconoscimento fotografico e' tale da ridimensionarne la problematica psicologica che lo caratterizza. La sentenza annotata lo definisce accertamento di fatto: l' A. critica l' assunto; il riconoscimento e' senz' altro mezzo di prova, seppur da valutare con discernimento. Condivide il giudizio di manifesta infondatezza espresso dalla Corte sulla eccezione di incostituzionalita': poiche' non e' atto istruttorio tipico, nelle indagini di polizia giudiziaria non trovano applicazione le norme garantiste per l' istruzione.
art. 360 c.p.p.
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