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139216
IDG811000054
81.10.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rondello Gianfranco
Intrasferibilita' delle ritenute d' acconto e omessa spendita della ragione sociale in societa' tra non professionisti e professionisti
Nota a Comm. II grado Torino 14 marzo 1979
Dir. prat. trib., an. 51 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 688-701
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21801; D968
L' A., dopo aver esposto la fattispecie concreta che ha dato luogo alla decisione, che parzialmente critica, esamina il complesso problema dell' applicabilita' delle norme sul mandato agli amministratori della societa', e dell' identificazione del negozio compiuto nell' esercizio del mandato. Si sofferma quindi sul principio dell' intrasferibilita' delle ritenute d' acconto, con cenni sui rapporti tra oggetto sociale ed oggetto della convenzione e concludendo che nel caso di medico socio di una societa', qualora il reddito derivante da una convenzione mutualistica sia stato ripartito tra i soci, anche la relativa ritenuta deve essere ripartita con scomputo del relativo reddito e della ritenuta dal reddito del socio, mentre non e' legittimo imputare l' intero reddito ad un solo socio.
art. 2260 c.c. art. 2293 c.c. art. 2298 c.c. art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 67 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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