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139283
IDG810600028
81.06.00028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gambaro Antonio
Commento all' art. 27 l. 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l' edilizia residenziale)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 24-29
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823
L' A. afferma che la legge in esame costituisce il primo tentaivo di colmare la lacuna legislativa esistente in materia di normativa urbanistica per i centri storici. Rileva che l' art. 27 commentato fissa la disciplina relativa alla individuazione delle "zone di recupero", e ritiene di particolare interesse l' affermazione del legislatore che tale individuazione deve avvenire nell' ambito di strumenti urbanistici generali. Dato poi che il legislatore non definisce la consistenza delle condizioni di degrado, perche' l' immobile sia incluso fra quelli di cui e' opportuno il recupero, l' A. propone varie soluzioni a tale proposito. Infine, dopo un cenno agli "interventi di recupero", l' A. sostiene che l' individuazione delle zone di recupero comporta tre effetti possibili, che, dopo avere enunciato, analizza compiutamente: 1) subordinare il rilascio della concessione edilizia alla formazione di un piano di recupero; 2) attenuare i vincoli di immodificabilita'; 3) assoggettare gli interventi di restauro e di ristrutturazione di edifici ad uso abitativo ad una disciplina speciale.
art. 27 l. 5 agosto 1978, n. 457
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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