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139288
IDG810600033
81.06.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Liserre Antonio
Commento all' art. 32 l. 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l' edilizia residenziale)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 48-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823
L' A. nota che la legge in esame assegna un ruolo di rilievo all' intervento dei privati, con vari articoli relativi alle "convenzioni" finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente (artt. 27, 28, 30, 32 della legge). Ritiene di particolare importanza la convenzione contenuta nell' art. 32 ora in esame, mediante la quale, i proprietari, in particolari circostanze, assumono l' impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate, a categorie indicate dal comune e a prezzi concordati. Nell' esaminare poi il contenuto, la forma, l' efficacia della detta convenzione, l' A. sottolinea che e' garantita alle parti una ampia liberta' nella determinazione delle pattuizioni. Infine sostiene, circa la forma dell' atto, che esso puo' assumere anche la veste di un atto unilaterale d' obbligo da parte del concessionario.
art. 32 l. 5 agosto 1978, n. 457
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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