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139302
IDG810600047
81.06.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balandi Gian Guido
Commento agli artt. 4, 5, 6 bis testo coordinato l. 1 giugno 1977 n. 285, d.l. 30 settembre 1977 n. 706, l. 29 novembre 1977 n. 864, d.l. 6 luglio 1978 n. 351 e l. 4 agosto 1978, n. 489 (provvedimenti per l' occupazione giovanile)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 97-100
D771
L' art. 4 contiene, afferma l' A., una novita' nel secondo comma, dove si rende possibile, alle commissioni provinciali, di avviare al lavoro, su richiesta di un datore di lavoro, giovani provenienti da liste di "sezioni diverse da quella nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l' attivita' lavorativa". L' A. esprime pero' molta perplessita' su questa indicazione, circa in particolare il "se e il come" delle ripartizioni. L' art. 5 e' relativo alle commissioni di collocamento: l' A. afferma che le novita' piu' rilevanti in esso contenute, riguardano la formazione delle liste e l' aumento della possibilita' di assunzione nominativa. L' art. 6 bis esclude che il titolo di studio non indicato sulla richiesta dal datore di lavoro possa acquisire in seguito alcun valore. L' A. nota a tale proposito che la questione avrebbe potuto essere demandata alla contrattazione collettiva.
art. 4 l. 1 giugno 1977, n. 285 art. 5 l. 1 giugno 1977, n. 285 art. 6 bis l. 1 giugno 1977, n. 285
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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