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139309
IDG810600054
81.06.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Loy Gianni
Commento agli artt. 24 e 24 bis d.l. 6 luglio 1978, n. 351 e l. 4 agosto 1978, n. 489 (provvedimenti per l' occupazione giovanile)
Nuove leggi civ., an. 2 (1979), fasc. 1, pag. 121-122
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771
L' A. sottolinea la particolarita' dell' art. 24, che prevede, per il periodo di un anno, la possibilita' di instaurare contratti a tempo determinato con giovani iscritti nelle liste speciali, che siano impegnati in attivita' formative. Infatti tale disposizione modifica la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230, costituendo una nuova ipotesi che consente l' apposizione di un termine al contratto di lavoro. L' A. rileva anche l' importanza della "autorizzazione" per la validita' dell' apposizione del termine da parte della commissione provinciale, che peraltro non costituisce una novita' in assoluto. L' A. conclude poi occupandosi del contratto di lavoro part-time, per il quale il secondo comma dell' art. 24 richiede le stesse modalita' di costituzione del contratto a tempo determinato.
l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 24 d.l. 6 luglio 1978, n. 351 art. 24 bis d.l. 6 luglio 1978, n. 351 l. 4 agosto 1978, n. 489
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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